venerdì 31 maggio 2013

Confronto tra la bozza statuto presentata il 04/05/2013 e la versione emendata il 25/05/2013

Confronto tra la bozza statuto presentata il 04/05/2013 e la versione emendata il 25/05/2013

Sperando di fare cosa gradita ho tentato di raffrontare le versioni di bozza di statuto pubblicate e distribuite .
Questo per far facilitare la lettura della nuova bozza che recepisce molti emendamenti.
Ricordo che le versioni ufficiali sono disponibili sul sito istituzionale dell'associazione e il lavoro sotto riportato non ha alcuna pretesa di ufficialità.
Guida alla lettura: le parti in corsivo sono state eliminate o sostituite con quelle in grassetto che sono quindi modifiche o aggiunte rispetto alla versione precedente


---> Scarica in pdf<---






CROCE ROSSA ITALIANA
Bozza di
STATUTO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI
(-La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con
-Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un’Associazione che si basa sulle
-Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui Protocolli aggiuntivi del 1977, di cui l’Italia è
-firmataria. )
+La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in
+corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un’Associazione senza
+fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi
+Protocolli aggiuntivi, di cui l’Italia è firmataria.
I principi del diritto internazionale umanitario guidano la Croce Rossa Italiana nella
sua opera.
(-La Croce Rossa Italiana rispetta i Principi Fondamentali del Movimento di seguito
-riportati: )
+La Croce Rossa Italiana rispetta i Principi Fondamentali del Movimento
+Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (brevemente:
+“Movimento”) di seguito riportati:
a. Umanità: nata dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui
campi di battaglia, la Croce Rossa, in campo internazionale e nazionale, si
adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per
far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la
comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i
popoli;
b. Imparzialità: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di
condizione sociale e di appartenenza politica;
c. Neutralità: si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle
controversie di ordine politico, razziale e religioso;
d. Indipendenza: la Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le
proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle
attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme

f. Unità: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di
Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all’intero
territorio;
g. Universalità: la Croce Rossa Italiana partecipa al carattere di istituzione
universale della Croce Rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno
uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.
STATUS GIURIDICO
La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale società volontaria di soccorso
ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle
Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società
Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio
italiano.
-(La Croce Rossa Italiana gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un margine di
-autonomia tale da permetterle di adempiere alla propria missione e di agire in ogni
-circostanza secondo i Principi Fondamentali del Movimento.
-I poteri pubblici rispettano in ogni circostanza l’adesione della Croce Rossa Italiana
-ai Principi Fondamentali. )
+La Croce Rossa Italiana gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un’autonomia tale
+da permetterle di adempiere alla propria missione e di agire in ogni circostanza
+secondo i Principi Fondamentali del Movimento (brevemente: “Principi
+Fondamentali”).

+I poteri pubblici rispettano in ogni circostanza l’adesione della Croce Rossa Italiana
+ai Principi Fondamentali.
La Croce Rossa Italiana è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro
Primo, titolo II, capo II del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale,
nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale,
applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto, la legge 7 dicembre
(-2000, n. 383, fermo restando quanto specificatamente disciplinato per
-l’espletamento dei compiti propri dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate e per
-assicurarne la loro funzionalità.
-La Croce Rossa Italiana è un’associazione di interesse pubblico, illimitata nel
-tempo. )
+2000, n. 383. Sono fatte salve le norme che disciplinano l’espletamento dei compiti
+propri dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate (brevemente: “Corpi Ausiliari”).
+La Croce Rossa Italiana è un’associazione di interesse pubblico, istituita senza
+limiti di tempo.
La Croce Rossa Italiana è posta sotto l’alto Patronato del Presidente della
Repubblica.
RELAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI DEL MOVIMENTO
(-La Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e
-della Mezzaluna Rossa. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha preso nota
-della sua fondazione nel 1864. )
+La Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento. Il Comitato Internazionale della
+Croce Rossa ha preso nota della sua fondazione nel 1864.
La Croce Rossa Italiana è fondatrice della Lega delle Società di Croce Rossa,
costituita nel 1919, e ribattezzata dapprima Lega delle Società di Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa e poi Federazione Internazionale delle Società di Croce
(-Rossa e di Mezzaluna Rossa, di cui l’Associazione è attualmente membro. )
+Rossa e di Mezzaluna Rossa (brevemente: “Federazione Internazionale”), di cui
+l’Associazione è attualmente membro.
La Croce Rossa Italiana soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 dello statuto del
Movimento e regola i suoi rapporti con le altre componenti del Movimento in
conformità all’articolo 3 del medesimo statuto.
La Croce Rossa Italiana è vincolata dagli obblighi previsti dall’articolo 5 della
Costituzione della Federazione Internazionale.
EMBLEMA
(-L’emblema della Croce Rossa Italiana è costituito dalla croce rossa su fondo
-bianco.
-La Croce Rossa Italiana è l’unica associazione autorizzata ad utilizzare l’emblema,
-come previsto e riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra, dai successivi protocolli
-aggiuntivi, dallo statuto nonché dalle risoluzioni e decisioni degli organi del
-Movimento. )
+Tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli
+aggiuntivi, la Croce Rossa Italiana adotta come proprio emblema la croce rossa su
+fondo bianco.
+Tale emblema, posto all’interno di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è
+riportata la scritta “Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”, e sempre abbinato alla
+scritta per esteso “Croce Rossa Italiana”, ne costituisce il logotipo identificativo.
+La Croce Rossa Italiana è l’unica associazione, nell’ambito del territorio nazionale
+ed a prescindere dagli usi previsti per la protezione dei servizi sanitari, autorizzata
+ad utilizzare l’emblema, come previsto e riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra,
+dai successivi Protocolli aggiuntivi, dallo statuto nonché dalle risoluzioni e decisioni
+degli organi del Movimento.
Il Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana approva un regolamento
redatto in conformità alle Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi, alle leggi
(-vigenti ed al Regolamento del 1991 sull’uso dell’emblema, le cui disposizioni sono )
+vigenti ed al Regolamento del Movimento del 1991, le cui disposizioni sono
vincolanti per l’intera Società Nazionale.
(-La Croce Rossa Italiana si impegna a tutelare l’emblema e a veicolarne il
-significato. In caso di uso illecito del nome e dell’emblema di Croce rossa, si
-applicano le sanzioni previste dalla legge. )
+La Croce Rossa Italiana si impegna a tutelare l’emblema e il logotipo identificativo
+ed a veicolarne il significato. In caso di uso illecito del nome e dell’emblema di
+Croce Rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge, dalle disposizioni interne
+e dai regolamenti vigenti per l’intero Movimento.

CELEBRAZIONI
La Croce Rossa Italiana celebra ogni anno:
a. l’8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa;
b. il 15 giugno, anniversario della sua fondazione.

+Ogni anno la Croce Rossa Italiana celebra, inoltre, la fiaccolata di Solferino e
+Castiglione delle Stiviere, che ricorda la nascita dell’Idea di Croce Rossa.

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la
sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso,
credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al
mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non
violenza e della pace.
Per raggiungere questo obiettivo la Croce Rossa Italiana si propone in particolare
di:
a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad
intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra ed ai Protocolli
(-aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di
-gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
-b. contribuire a migliorare la salute, a prevenire le malattie e ad alleviare le
-sofferenze; )
+aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali,
+siano esse civili che militari;
+b. migliorare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi
natura, predisponendo alle attività a tal fine necessarie, nei modi e forme
stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi,
calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo
collettivo;
e. operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno
l’obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di
interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari
(-opportunità, non discriminazione e diritto di cittadinanza, di prevenire, eliminare
-o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da
-inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia; )
+opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o
+ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza
+di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e
rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con
particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto
internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la
popolazione;
h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce
Rossa;
i. assumere, formare ed assegnare il personale necessario all’adempimento delle
proprie responsabilità;
j. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale
umanitario e proteggere gli emblemi della croce rossa e della mezzaluna rossa.
(-La Croce Rossa Italiana ispira la sua attività ai Principi Fondamentali e Valori )
+La Croce Rossa Italiana ispira la sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori
Umanitari del Movimento e la fonda sull’analisi delle necessità e delle vulnerabilità
delle comunità quotidianamente servite dall’Associazione.
L’attività della Croce Rossa Italiana è periodicamente verificata e adattata sulla
base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed
internazionali nonché delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi
del Movimento.
-L’azione della Croce Rossa Italiana è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i
-terzi, rispettosa dalle leggi nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi
L’azione della Croce Rossa Italiana è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i
terzi, rispettosa dalle leggi nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi
protocolli aggiuntivi nonché delle decisioni degli organi statutari del Movimento, in
-particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale della Croce Rossa e
-della Mezzaluna Rossa e delle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio
-di Amministrazione della Federazione Internazionale.
-COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO
-La Croce Rossa Italiana è, inoltre, autorizzata ad esercitare le seguenti attività
-d’interesse pubblico:
+ particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle
+ decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della
+ Federazione Internazionale.
+7. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO
+7.1. La Croce Rossa Italiana, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28
+ settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d’interesse
+ pubblico:
a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato
-Italiano l’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli,
-delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel
-servizio nazionale di protezione civile;
+ Italiano l’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra,
+ dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il
+ supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle
vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di
soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di
calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e
internazionale;
c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l’identificazione e l’espulsione di
immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l’accoglienza degli
immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei
prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e
rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in
ausilio alle forze dell’ordine;
e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all’estero, sentito il
f. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi
dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l’educazione
sanitaria, la cultura della protezione civile e dell’assistenza alla persona;
h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa ed in
raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la
cooperazione internazionale e l’integrazione;
i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle
popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle
convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;
k. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso
attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;

diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario
nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della
donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta
ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle
norme statutarie;
n. svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120,
e successive modificazioni, nell’ambito della programmazione regionale ed in
conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il
personale non sanitario e per il personale civile all’uso di dispositivi salvavita in
sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all’uso;
o. svolgere, nell’ambito della programmazione regionale ed in conformità alle
disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di
formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre
componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
La Croce Rossa Italiana, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio
sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio
sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, può sottoscrivere
convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche
amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.
La Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla
persona può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a
gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.
La Croce Rossa Italiana può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che
esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la
stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le strutture
del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati.
Come previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per
lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
stipulano convenzioni prioritariamente con l’Associazione.
La Croce Rossa Italiana e le sue strutture territoriali possono usufruire
dell’erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla
donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione
civile territoriale.
La Croce Rossa Italiana è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai
finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione
internazionale.
ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE
La Croce Rossa Italiana, attraverso il Corpo militare volontario C.R.I. e il Corpo
-delle Infermiere volontarie C.R.I., svolge attività ausiliaria delle Forze Armate, in
-Italia ed all’estero, sia in tempo di pace che in tempo di guerra.
+delle Infermiere volontarie C.R.I. e nel rispetto della normativa vigente, svolge
+attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all’estero, sia in tempo di pace che
+in tempo di guerra.
La Croce Rossa Italiana in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di
conflitto armato:
a. contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero
e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati
e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziali connessi
all’attività di difesa civile;
b. collabora con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria e socio-
assistenziale, secondo quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra e dai
successivi Protocolli aggiuntivi;
c. disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli
internati e dei dispersi.
L’attivazione e l’impiego della Croce Rossa Italiana in tempo di guerra, di grave crisi
internazionale o di conflitto armato, sono disposti ai sensi e per gli affetti della legge
vigente e non possono compromettere l’integrità della Croce Rossa Italiana né
contrastare con le regole determinate dal Movimento.
Per l’assolvimento dei servizi ausiliari C.R.I. delle Forze Armate sono costituiti i
Centri di Mobilitazione, posti alla dipendenza del Presidente Nazionale della Croce
Rossa Italiana, il quale può delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i
-rispettivi Corpi e che, altresì, ne determina altresì sede e competenze territoriali,
+rispettivi Corpi e che, altresì, ne determina sede e competenze territoriali,
corrispondenti con l’organizzazione territoriale dell’Esercito italiano.
ACCORDI
La Croce Rossa Italiana può stringere accordi con altre organizzazioni, enti,
-associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici esclusivamente per la
-realizzazione di un progetto specifico.
-Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono costringere in
-nessun modo la Croce Rossa Italiana ad agire contro i Principi Fondamentali né
-ledere la sua completa indipendenza.
+associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti
+specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell’Associazione.
+Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o
+costringere in nessun modo la Croce Rossa Italiana ad agire contro i Principi
+Fondamentali né ledere la sua completa indipendenza ed autonomia.
Gli accordi stretti a livello regionale o locale, nel rispetto dei commi precedenti,
vincolano solo il Comitato che li ha stipulati e non l’intera Associazione.

ADESIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
-10.1. Tutti possono aderire alla Croce Rossa Italiana senza distinzione di razza, sesso,
-credo religioso, lingua, condizione sociale o opinione politica o filosofica.
-10.2. I cittadini di Stati non comunitari aderiscono alla Croce Rossa Italiana ove siano in
-possesso di regolare permesso di soggiorno.
-10.3. L’iscrizione alla Croce Rossa Italiana è subordinata esclusivamente alla piena
-adesione ai Principi fondamentali del Movimento.
+10.1. Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana.
+10.2. L’adesione ai Principi Fondamentali è condizione per l’iscrizione alla Croce Rossa
+Italiana.

11.
SOCI
-11.1. I soci costituiscono la base della Croce Rossa Italiana e, attraverso un sistema di
-rappresentanza, ne determinano la governance, la politica e gli obiettivi a lunga
-scadenza. Tramite i suoi membri, la Croce Rossa Italiana è in grado di identificare i
-bisogni della comunità e fornire assistenza in maniera imparziale.
+11.1. I soci della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne
+determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i
+suoi membri, la Croce Rossa Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in
+maniera imparziale.
11.2. I soci della Croce Rossa italiana si distinguono in volontari, sostenitori, onorari e
temporanei.
-11.3. I Soci volontari sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare un’attività di
-volontariato per la Croce Rossa Italiana e ne eleggono gli organismi. Essi entrano a
-far parte dell’Associazione a seguito della frequenza di un corso di formazione
-organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale, che stabilisce
-altresì l’ammontare della quota associativa annuale. Un Regolamento, approvato
-dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina l’organizzazione, le attività, la
-formazione e l’ordinamento dei volontari.
-11.4. I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che dimostrano la propria
-adesione ai Principi mediante il versamento di un contributo economico a sostegno
-dell’azione associativa. Essi entrano a far parte dell’Associazione con il versamento
-del contributo, stabilito a livello nazionale in misura maggiore rispetto alla quota
-associativa annuale.
-11.5. I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali
+11.3. All’atto della loro iscrizione alla Croce Rossa Italiana, tutti i soci manifestano
+formale adesione ai Principi Fondamentali e sottoscrivono il codice etico.
+11.4. I Soci volontari sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare e
+continuativa un’attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana e ne eleggono gli
+organi statutariamente previsti. Essi entrano a far parte dell’Associazione a seguito
+della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto
+della normativa nazionale, che stabilisce altresì l’ammontare della quota associativa
+annuale. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina
+l’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari.
+11.5. I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo
+economico a sostegno dell’azione associativa. Essi entrano a far parte
+dell’Associazione con il versamento del contributo, stabilito a livello nazionale.
+Fanno parte della categoria dei Soci sostenitori anche coloro i quali frequentano il
+corso di formazione per diventare Soci volontari e le allieve Infermiere Volontarie
+della C.R.I.
+11.6. I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali
meriti in campo umanitario e sociale oppure persone fisiche che hanno reso servizi
straordinari alla Croce Rossa Italiana. Competente a designare i Soci onorari è il
Consiglio Direttivo Nazionale.

. I Soci temporanei sono persone fisiche, temporaneamente reclutate in ragione della
loro professionalità, da impiegare in caso di necessità per interventi di soccorso ed
umanitari. Essi entrano a far parte dell’Associazione a seguito della frequenza di un
percorso informativo organizzato in sede locale nel rispetto della normativa
nazionale. Versano la quota associativa annuale solo se impiegati per gli interventi
di cui al presente comma.
-11.7. Tutti i Soci manifestano formale adesione ai Principi fondamentali e sottoscrivono il
-codice deontologico all’atto della loro iscrizione alla C.R.I.
-11.8. Presso i Comitati C.R.I. a tutti i livelli è costituito un Ufficio Soci che cura la tenuta
-ed il costante aggiornamento del libro Soci, conformemente a quanto stabilito dal
-Regolamento.
+11.8. Presso i Comitati della Croce Rossa Italiana è istituito il libro soci, comprensivo di
+tutte le categorie di cui al presente articolo. Il Presidente del Comitato C.R.I. ne è
+responsabile, ne cura la tenuta ed il costante aggiornamento e ne trasmette i
+contenuti, nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela dei dati personali, al
+Comitato Regionale C.R.I., dove viene redatto l’elenco soci consolidato. Il
+Presidente del Comitato Regionale C.R.I. provvede, a sua volta, a trasmettere i dati
+al Comitato Nazionale, competente a tenere il registro nazionale dei Soci della
+Croce Rossa Italiana.

+ORGANISMI VOLONTARISTICI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE
12.1. Rientrano nella categoria dei soci volontari di cui all’articolo precedente gli
appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana ausiliari
delle Forze armate, purché in regola con il versamento delle quote associative:
a. Corpo militare volontario della C.R.I.;
b. Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.
-12.2. I Corpi ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal Presidente
-nazionale della Croce Rossa Italiana. Ad essi si applicano le norme previste dal
-decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come
-vigenti. Il Presidente Nazionale approva un regolamento di organizzazione dei
-membri dei Corpi ausiliari quanto svolgono attività non ausiliarie o attività che,
-comunque, non rientrano nei compiti specificamente a loro attribuiti dalla legge.
-12.3. I Corpi ausiliari delle Forze armate informano i Presidenti del competente livello
-territoriale di tutte le attività che organizzano e svolgono, salvo quelle coperte da
-riservatezza militare.
-12.4. A tutti i livelli territoriali i rappresentanti dei Corpi ausiliari delle Forze armate, ove
-costituiti, intervengono ai lavori dei Consigli Direttivi secondo le modalità di cui agli
-articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nel testo vigente.
-12.5. A norma della legge 25 giugno 1985, n. 342, i Corpi ausiliari delle Forze Armate
-celebrano il 25 giugno quale ricorrenza della concessione della bandiera nazionale.

GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
-13.1. Ai Soci volontari di età compresa fra i quattordici ed i trent’anni si applicano altresì
-le indicazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
-Mezzaluna Rossa costituenti la “Politica della Gioventù”.
-13.2. I Giovani della Croce Rossa Italiana svolgono attività di confronto e partnership con
-i Giovani delle altre Società Nazionali e sono parte attiva delle reti e dei network
-sovranazionali della Gioventù di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
-13.3. I Giovani della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità,
-prendono parte agli organi di coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza
-giovanile a livello nazionale e territoriale.
-13.4. Il Consiglio Direttivo Nazionale approva un documento che traccia la strategia, le
-idee, le azioni e le peculiarità formative della gioventù.
-13.5. (aggiungere la struttura di gioventù delle Società Nazionali spagnola, tedesca e
-finlandese, fra cui scegliere quella più adatta alle necessità della Croce Rossa
-Italiana)
+13.1. La Croce Rossa Italiana riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci volontari di
+età compresa fra i quattordici ed i trentacinque anni, quali agenti di cambiamento,
+innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità
+e sostenitori dei vulnerabili.
+13.2. La Croce Rossa Italiana riconosce che i Giovani si caratterizzano per essere il
+presente dell’Associazione, prima ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e
+sostenere comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine, la Croce
+Rossa Italiana:
+a. riconosce la necessità di attrarre e coinvolgere ,tramite il confronto tra pari, un
+sempre maggior numero di giovani;
+b. si impegna a promuovere lo sviluppo dei giovani tramite la formazione, sia
+all’interno che all’esterno dell’Associazione, a dotare i giovani volontari di
+adeguati strumenti ed a metterli in condizione di avere un ruolo attivo nella
+pianificazione, nella conduzione e nella partecipazione, tanto nelle attività
+volontaristiche quanto nel governo dell’Associazione. Il Comitato Nazionale
+stanzia un apposito fondo per lo scopo;
+c. garantisce l’autodeterminazione dei giovani nella scelta della strategia della
+Croce Rossa Italiana in ambito giovanile nonché nella scelta, democratica e
+partecipata, dei propri rappresentanti. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale,
+su proposta dei Giovani della Croce Rossa Italiana, approva un documento che
+traccia la strategia, le idee, le azioni e le peculiarità formative della gioventù,
+nonché un regolamento che disciplina gli organi rappresentativi dei Giovani a
+tutti i livelli e le rispettive Consulte, quali luoghi di confronto, aggregazione e
+definizione delle iniziative con e per i giovani.
+Ai Giovani della Croce Rossa Italiana si applicano immediatamente, e senza
+necessità di apposito recepimento, le indicazioni della Federazione Internazionale
+delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa costituenti la “Politica della
+Gioventù”.
+I Giovani della Croce Rossa Italiana svolgono attività, anche di confronto, assieme
+ai Giovani delle altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sono
+parte attiva delle reti sovranazionali della Gioventù del Movimento Internazionale.
+I Giovani della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità,
+prendono parte al Forum Nazionale dei Giovani, di cui sono membri, nonché agli
+organi di coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza giovanile a livello
+nazionale e territoriale.
+L’azione dei giovani è pienamente integrata all’interno dei Comitati C.R.I. Ad ogni
+livello le attività di promozione e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva
+sono approvate dai Consigli Direttivi dei Comitati C.R.I. e rientrano nella relativa
+programmazione.

DIRITTI DEI SOCI
14.1. Ciascun Socio della Croce Rossa Italiana nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto:
a. ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli
riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo
Nazionale;
b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni
scritte o verbali in via gerarchica.
14.2. I Soci volontari, inoltre, hanno diritto:
a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione
dall’Associazione;
b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella
dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale;
c. ad ottenere l’anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a
missioni preventivamente approvate dal Comitato di appartenenza, nonché
ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio, nel
rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;
d. a trasferirsi senza altra formalità ad altro Comitato e con l’automatico
riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche;
-e. ad un’assicurazione che copre i rischi di responsabilità civile. In caso di
-esercitazioni e di impiego operativo per emergenza si applicano le misure
-vigenti nel sistema nazionale di Protezione Civile;
+e. ad un’assicurazione che garantisca copre i rischi di malattie ed infortuni contratti
+durante il servizio per l’Associazione, nonché – ove l’Assemblea del Comitato
+C.R.I. lo deliberi – ad un’assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni
+patrimoniali e la tutela legale, anche relativamente alle attività svolte in qualità di
+Presidente o membro di Consiglio Direttivo;
f. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con
oneri a carico del Comitato di appartenenza, secondo quanto previsto da un
apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto
dalla normativa vigente;
g. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere
parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare
professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all’interno ed all’esterno. Ogni
volontario C.R.I. ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di
specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell’attività, della
disponibilità a seguire, al termine dell’evento, le iniziative ed i progetti attivi nel
proprio Comitato C.R.I., nonché nel rispetto delle proprie inclinazioni personali. I
Comitati C.R.I. hanno l’obbligo di porre in essere quanto necessario per
assicurare l’esercizio di tale diritto;
h. ad essere informati periodicamente dell’andamento delle attività e delle iniziative
avviate;
i. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto alla designazione dei
-membri degli organi statutari dell’Associazione. Sono titolari di elettorato attivo i
-Soci volontari, iscritti da almeno un anno ed in regola con i versamenti della
-quota associativa annuale. Sono titolari di elettorato passivo i Soci volontari,
-iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed in regola con i versamenti della
-quota associativa annuale. Le Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i
-diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell’ottenimento della matricola,
-purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale. L’eventuale
-elezione ad una carica di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.

+membri degli organi statutari dell’Associazione.
+I Soci volontari:
+a. sono titolari di elettorato attivo se iscritti da almeno un anno ed in regola con i
+versamenti della quota associativa annuale;
+b. sono titolari di elettorato passivo se iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed
+in regola con i versamenti della quota associativa annuale.
+Gli appartenenti al Corpo militare volontario della C.R.I. acquisiscono i diritti di
+elettorato attivo e passivo conformemente al comma precedente ed esclusivamente
+se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo
+requisito è certificato dal competente Centro di Mobilitazione sulla base dei precetti
+spiccati.
+Le Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e
+passivo al momento dell’ottenimento della matricola, purché in regola con i
+versamenti della quota associativa annuale.
+Il percepimento di emolumenti a qualsiasi titolo da parte della Croce Rossa Italiana
+comporta, per l’intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti
+elettorali.
+14.7. L’eventuale elezione ad una carica di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti
+è nulla.
15.1. L’azione dei Soci C.R.I. presuppone un intervento a monte, volto ad assicurare
professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all’interno ed all’esterno. La
formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione
del Volontario ed allo sviluppo dell’Associazione.
15.2. La Croce Rossa Italiana organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle
attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai
-progetti organizzati ai vari livelli. Può, a tal fine, istituire Scuole regionali o
-interregionali o delle provincie autonome, ponendole in rete con la Scuola
-nazionale. I relativi Regolamenti sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale
-della C.R.I.
+progetti organizzati ai vari livelli. Può, a tal fine, istituire Centri di formazione
+regionali o interregionali o delle Provincie Autonome, ponendoli in rete con la
+Scuola nazionale. Il relativo regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo
+Nazionale della C.R.I.
16.
DOVERI DEI SOCI
16.1. Ciascun Socio della Croce Rossa Italiana deve mantenere un comportamento
corretto e degno dell’Associazione cui appartiene. In particolare è tenuto a:
a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;
-b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice deontologico, i
-regolamenti, le altre norme vigenti;
+b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le
+altre norme vigenti;
c. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle
disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali dell’Associazione
d. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o
organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
e. seguire in ogni occasione, sia all’interno della Croce Rossa Italiana che nei
contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto;
-f. tenere un comportamento responsabile nell’utilizzo dei social media, avendo
-cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l’intera Associazione,
-tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di
-associare l’uniforme e l’emblema a discussioni di carattere politico, religioso o
-filosofico;
+f. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell’utilizzo di ogni
+strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie
+opinioni non coinvolgono l’intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i
+soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l’uniforme e l’emblema a
+discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
g. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti.
16.2. I Soci volontari, inoltre, sono tenuti a:
a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà,
nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari
dell’attività;
b. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l’attività di
servizio;
c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti
e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Rossa Italiana;
-d. non iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi
-del Movimento Internazionale e/o ricoprire incarichi in associazioni che svolgono
-attività concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana;
+d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in
+contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività
+direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana. Le fattispecie di
+incompatibilità sono disciplinate dal Codice etico;
e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.
16.3. Se il Socio volontario è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento
dell’Associazione, è altresì tenuto a:
a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le
nuove attività, rendere semplice l’accesso alle vigenti normative ed assicurare
massima pubblicità alle relative innovazioni;
b. prendere parte attiva all’organismo per la durata prevista;
c. approfondire la natura e la funzione dell’organismo stesso;
d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all’ordine del giorno
delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci;
e. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;
f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione della riunioni;
g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e
documentazioni per favorire la continuità e l’azione efficace di chi subentra.
16.4. La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dai successivi
articoli.
17.
PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO
17.1. Ogni socio può rassegnare le dimissioni per iscritto ed in qualsiasi momento.
-17.2. I Soci volontari decadono in caso di mancato pagamento della quota associativa
-annuale.
+17.2. I Soci volontari decadono:
+a. in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini
+inderogabili stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
+b. in caso di inattività, come disciplinata dal regolamento nazionale di cui al
+precedente articolo 11.4.
17.3. L’adesione dei Soci sostenitori scade dopo dodici mesi, salvo rinnovo.
17.4. Lo status di Socio si perde anche in caso di radiazione.
18.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
18.1. Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio,
possono essere applicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell’ammonizione
scritta, della sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi e della
radiazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia disciplinare in vigore
-per i Corpi C.R.I. ausiliari delle FF.AA.
+per i Corpi Ausiliari, quando operanti come tali nell’ambito delle norme di legge loro
+riferite.
18.2. I provvedimenti disciplinari sono comminati dietro contestazione del comportamento
all’interessato, che deve essere messo in condizione di conoscere:
a. l’oggetto del procedimento promosso;
b. l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
-d. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti e potersi così discolpare.
-18.3. I provvedimenti disciplinari della sospensione temporanea e della radiazione sono
-deliberati dal competente Consiglio Direttivo Regionale costituito quale Collegio
+d. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti e potersi così personalmente
+discolpare.
+18.3. Il provvedimento disciplinare del richiamo è di competenza del Presidente del
+Comitato C.R.I.
+18.4. Il provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta è di competenza del Consiglio
+Direttivo del Comitato C.R.I.; l’ammonizione scritta è annotata nel fascicolo
+personale del Socio.
+18.5. I provvedimenti disciplinari della sospensione temporanea e della radiazione sono
+deliberati dal competente Consiglio Direttivo Regionale in funzione di Collegio
disciplinare.
-18.4. È costituito un Collegio disciplinare nazionale, eletto dall’Assemblea Nazionale e
+18.6. È costituito un Collegio disciplinare nazionale, eletto dall’Assemblea Nazionale e
composto da cinque Soci di comprovata etica associativa, in possesso di adeguate
competenze giuridiche, e che non ricoprano cariche statutarie né alcun altro
incarico associativo. Il Collegio disciplinare nazionale è competente in ordine ai
provvedimenti disciplinari sui Presidenti e sui membri dei Consigli Direttivi a tutti i
livelli, nonché sui ricorsi in appello presentati sui provvedimenti adottati dai Collegi
disciplinari regionali.
-18.5. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le
+18.7. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le
fattispecie che comportano l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari, le modalità di
adozione, i ricorsi, nonché la composizione, l’elezione, la durata ed il
funzionamento del Collegio disciplinare nazionale.

19.
RICONOSCIMENTI
19.1. La Croce Rossa Italiana conferisce riconoscimenti a chi si distingue nelle attività di
volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei
principi e degli obiettivi di Croce rossa.
19.2. I riconoscimenti si distinguono in onorificenze per merito, benemerenze e croci di
anzianità di servizio.
19.3. Un regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le modalità
per il conferimento dei riconoscimenti.
TITOLO IV – ORDINAMENTO
20.
PRINCIPI GENERALI
-20.1. L’ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà e di
-separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonché
-ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
+20.1. L’ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà, di
+democrazia ed elettività delle cariche associative, di separazione tra le funzioni di
+indirizzo e controllo e le funzioni operative, nonché ai criteri di efficacia, efficienza
+ed economicità.
20.2. La struttura organizzativa deve facilitare i Soci al perseguimento degli obiettivi
statutari dell’Associazione.
20.3. La Croce Rossa Italiana si articola in:
a. un’organizzazione locale articolata in Comitati, che agisce sul territorio;
b. un’organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali e delle provincie
-autonome, che coordina e controlla, mediante specifiche attribuzioni, l’attività dei
-Comitati della regione;
+Autonome di Trento e Bolzano, che coordina e controlla, mediante specifiche
+attribuzioni, l’attività dei Comitati della regione;
c. un’organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell’Associazione ed
approva le normative generali, denominata Comitato Nazionale.

21.
COMITATI
21.1. I Comitati della Croce Rossa Italiana sono il nucleo essenziale dell’Associazione e
consentono all’Associazione medesima di estendere le sue attività statutarie a tutto
il territorio nazionale.
21.2. Ai Comitati afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana.
-21.3. I Comitati sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, pari a quello di un
-Comune, di una municipalità di un’Area Metropolitana o di più Comuni di modeste
-dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici.
+21.3. I Comitati sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello
+di un Comune, di una o più municipalità di un’Area Metropolitana o di più Comuni di
+modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella
+costituzione dei Comitati si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio
+nonché dell’organizzazione politica dello Stato. I Comitati sono denominati con
+l’indicazione del territorio in cui sono costituiti.
21.4. I Comitati sono economicamente autosufficienti e rispondono direttamente dei
propri atti.
21.5. I Comitati, secondo le disposizioni della legge e del presente Statuto, operano con
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria ed operativa
nell’ambito del coordinamento dei Comitati Regionali.
-21.6. I Comitati sono obbligati a rendere conto del proprio operato ai Comitati Regionali,
-al cui controllo di legittimità, di indirizzo e di rispondenza agli interessi
-dell’Associazione sono soggetti.
-21.7. L’istituzione dei Comitati è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta
+21.6. I Comitati possono disporre l’approvvigionamento di beni e servizi ed approvano la
+pianta organica relativa al fabbisogno del personale dipendente in sede locale.
+21.7. I Comitati rendono conto del proprio operato ai Comitati Regionali, al cui controllo di
+legittimità e di rispondenza agli interessi dell’Associazione sono soggetti.
+21.8. L’istituzione dei Comitati è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta
del Comitato Regionale di competenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti
concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di adeguate risorse
economiche, sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività. Con la medesima
procedura, verificata la perdita dei requisiti previsti, è disposto lo scioglimento del
Comitato, il trasferimento dei Soci e l’accorpamento del suo territorio ad uno o più
Comitati limitrofi.
-21.8. Il Consiglio Direttivo Regionale propone il commissariamento del Comitato in caso
+21.9. Il Consiglio Direttivo Regionale propone il commissariamento del Comitato in caso
di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato
e, comunque, nel caso in cui il conto consuntivo del Comitato evidenzi un risultato
negativo. Ove necessario, al relativo ripiano si provvede in ambito regionale.
Qualora ne ricorrano i presupposti, il Comitato Regionale può proporre lo
scioglimento del Comitato ai sensi del comma precedente, fatta salva l’eventuale
azione di responsabilità.
-21.9. I Comitati sono iscritti ai registri delle organizzazioni di volontariato.
-21.10. I Comitati possono costituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del
+21.10. A norma del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i Comitati sono iscritti ai
+registri delle organizzazioni di volontariato.
+21.11. I Comitati possono costituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del
territorio di competenza. Le Sedi della Croce Rossa Italiana sono prive di
autonomia amministrativa e decisionale.
-21.11. Sono organi del Comitato:
+21.12. Sono organi del Comitato:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente.

22.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
22.1. L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato e titolari
del diritto di elettorato attivo.
22.2. L’Assemblea dei Soci:
a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;
b. approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella
carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il
bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la
relazione annuale delle attività ed il conto consuntivo.
@@ -647,518 +744,572 @@
contenente l’ordine del giorno, affisso all’albo del Comitato almeno quindici giorni
prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione è inviato anche al
Presidente del Comitato C.R.I. sovraordinato.
22.4. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
22.5. L’Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo
che lo Statuto preveda una maggioranza speciale.
22.6. Dell’Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un
segretario all’uopo nominato, e trasmesso al Presidente del Comitato C.R.I.
sovraordinato entro i successivi quindici giorni.
23.
CONSIGLIO DIRETTIVO
-23.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da due Vice
-Presidenti e da due Consiglieri.
-23.2. Il Consiglio Direttivo è eletto, in lista collegata, dai Soci volontari del Comitato in
-possesso del diritto di elettorato attivo. All’interno della lista devono essere
-comprese almeno due donne (di cui almeno una candidata come Presidente o
-come Vice Presidente) ed almeno un Giovane della Croce Rossa Italiana
-(candidato come Vice Presidente).
+23.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice
+Presidente e da tre Consiglieri.
+23.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci volontari del Comitato in possesso del diritto di
+elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all’interno di un regolamento
+elettorale approvato dall’Assemblea Nazionale. In ogni caso, all’interno del
+Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei
+Giovani della Croce Rossa Italiana.
23.3. Il Consiglio Direttivo:
a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli
obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall’Assemblea
dei Soci;
b. predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative
formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi,
nonché la relazione annuale delle attività ed il conto consuntivo;
c. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati
dall’Assemblea dei Soci;
d. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del
Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla
programmazione nazionale e regionale.
-23.4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I membri non possono essere
-confermati più di una volta consecutivamente.
+23.4. Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del
+Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di
+assenza o impedimento del Presidente.
+23.5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere
+rieletti più di una volta consecutivamente.

24.
PRESIDENTE
24.1. Il Presidente:
a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato;
b. rappresenta tutti i Soci del Comitato;
c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri
-enti ed associazioni esterni.
-24.2. Il Presidente può individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario, che ne
-svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere
-data comunicazione formale al Presidente del Comitato sovraordinato.
-24.3. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta
+enti ed associazioni esterni;
+d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del
+Comitato.
+24.2. Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta
consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi
abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto
anni consecutivi.
-24.4. Il Presidente può essere sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, su richiesta di almeno
-un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza
-assoluta dei Soci volontari titolari del diritto di elettorato attivo e provoca la
-decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, l’immediata nomina di un
-Commissario e l’indizione delle elezioni.
+24.3. Il Presidente può essere sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, su richiesta di
+inserimento all’ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di
+sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell’arco del mandato, è approvata
+a maggioranza di due terzi dei Soci volontari titolari del diritto di elettorato attivo
+presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio
+Direttivo, nonché l’immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni
+attribuite al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
25.
LOCALITÀ OVE SONO PRESENTI MINORANZE LINGUISTICHE
25.1. Nei Comuni ove sono presenti minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione, dai
trattati internazionali e dalle leggi dello Stato, i Comitati hanno diritto ad utilizzare le
vigenti normative ed il materiale, anche promozionale, in modalità bilingue.
25.2. In sede di candidature alle cariche locali è posta in essere ogni utile iniziativa al fine
di assicurare la rappresentatività dei diversi ceppi linguistici.
25.3. Il Comitato Nazionale ed i Comitati Regionali assicurano il necessario supporto.
26.
COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCIE AUTONOME
26.1. I Comitati Regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano:
a. svolgono compiti in materia associativa attribuiti dalla legge e dal presente
Statuto;
b. svolgono azione di controllo e coordinamento dell’attività della Croce Rossa
Italiana all’interno dei rispettivi territori;
-c. esercitano poteri di indirizzo sui Comitati circa le attività svolte nel territorio;
+c. indicano le strategie di indirizzo sui Comitati circa le attività da svolgere nel
+territorio;
d. possono organizzare attività e stipulare convenzioni o accordi che coinvolgono
l’intero territorio regionale o della provincia autonoma;
-e. hanno la gestione del patrimonio associativo all’interno della regione;
-f. approvano la pianta organica del personale dipendente in tutta le regione e ne
-hanno la gestione;
+e. istituiscono i Centri di formazione regionali per il perseguimento delle finalità di
+cui all’articolo 15 del presente Statuto;
+f. approvano la pianta organica del personale dipendente relativo al solo livello
+regionale e ne hanno la gestione;
g. possono disporre la centralizzazione su base regionale delle procedure di
approvvigionamento di beni e servizi;
h. si interfacciano istituzionalmente con le autorità regionali, gli enti e le
associazioni di rilevanza regionale.
-26.2. I Comitati Regionali sono iscritti ai registri regionali e provinciali delle organizzazioni
-di volontariato nonché ai registri regionali e provinciali delle associazioni di
-promozione sociale.
-26.3. Le entrate del Comitato Regionale sono costituite dai contributi dei Comitati e del
-Comitato Nazionale elargiti sulla base di apposito regolamento, da donazioni, lasciti
-e dai corrispettivi derivanti dall’attività del Comitato Regionale medesimo.
+26.2. A norma del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i Comitati Regionali
+sono iscritti ai registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato
+nonché ai registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale.
+26.3. Le entrate del Comitato Regionale sono costituite:
+a. da contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, provenienti dalle Regioni e da
+ogni altro ente pubblico e privato;
+b. da donazioni, lasciti, oblazioni, pubbliche raccolte di fondi;
+c. dai corrispettivi derivanti dall’attività del Comitato Regionale medesimo;
+d. dai contributi dei Comitati e del Comitato Nazionale, elargiti sulla base di
+apposito regolamento.
26.4. Sono organi del Comitato Regionale:
a. l’Assemblea Regionale;
b. il Consiglio Direttivo Regionale;
c. il Presidente Regionale.
27.
L’ASSEMBLEA REGIONALE
27.1. L’Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, che la presiede, dai
membri del Consiglio Direttivo Regionale e dai Presidenti dei Comitati istituiti nella
-regione.
+regione. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono
+delegare in loro vece i Vice Presidenti.
27.2. L’Assemblea Regionale approva le linee generali di sviluppo dell’attività della
regione, consistenti nel piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il
bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la
-relazione annuale delle attività ed il conto consuntivo.
+relazione annuale delle attività ed il conto consuntivo. Delibera, inoltre, in ordine alle
+competenze di cui ai punti d) e g) del precedente articolo 26.1.
27.3. L’Assemblea Regionale si riunisce almeno due volte l’anno in via ordinaria e, in via
straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo, ovvero un terzo dei componenti
ne faccia richiesta. La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso,
contenente l’ordine del giorno, affisso all’albo e pubblicato sul sito internet
istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso
di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato Nazionale.
27.4. L’Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale ed è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
27.5. L’Assemblea Regionale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti,
salvo che lo Statuto preveda una maggioranza speciale.
27.6. Dell’Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un
segretario all’uopo nominato, e trasmesso al Presidente Nazionale entro i
successivi quindici giorni.
28.
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
28.1. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dal Presidente Regionale, che lo
presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.
-28.2. Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto, in lista collegata, dai Presidenti dei Comitati
-istituiti nella regione. Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque
-Comitati, il Presidente ed i membri del Consiglio sono eletti da tutti i Soci volontari
-titolari del diritto di elettorato attivo. All’interno della lista devono essere comprese
-almeno due donne (di cui almeno una candidata come Presidente o come Vice
-Presidente) ed almeno un Giovane della Croce Rossa Italiana (candidato come
-Vice Presidente).
+28.2. Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dai Presidenti dei Comitati istituiti nella
+regione. Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, il
+Presidente ed i membri del Consiglio sono eletti da tutti i Soci volontari della
+regione titolari del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite
+all’interno di un regolamento elettorale approvato dall’Assemblea Nazionale. In ogni
+caso, all’interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed
+almeno un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana, che svolge le
+funzioni di Vice Presidente.
28.3. Il Consiglio Direttivo Regionale:
a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività regionali e indica le priorità
e gli obiettivi strategici della regionale in coerenza con quanto disposto
dall’Assemblea Regionale;
b. predispone il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il
bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la
relazione annuale delle attività ed il conto consuntivo;
c. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati
dall’Assemblea Regionale;
d. nomina e revoca il Segretario del Comitato Regionale, cui affida i compiti di
gestione operativa. Il Segretario Regionale risponde del raggiungimento degli
-obiettivi che il Consiglio Direttivo gli affida. Un Regolamento stabilisce le
-modalità di assunzione del Segretario. In ogni caso, il Segretario regionale
-decade al momento della decadenza del Consiglio Direttivo che l’ha nominato.
+obiettivi che il Consiglio Direttivo gli affida. Un regolamento stabilisce le modalità
+di assunzione del Segretario. In ogni caso, il Segretario regionale decade al
+momento della decadenza del Consiglio Direttivo che l’ha nominato.
e. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività
regionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze regionali ed alla
programmazione nazionale e locale;
f. nomina i revisori dei conti o gli organi esterni di certificazione dei bilanci dei
Comitati della regione, che provvedono a relazionare periodicamente.
28.4. Il Consiglio Direttivo Regionale rimane in carica quattro anni. I membri non possono
essere rieletti più di una volta consecutivamente.
29.
PRESIDENTE REGIONALE
29.1. Il Presidente Regionale:
a. rappresenta la Croce Rossa Italiana in ambito regionale;
b. rappresenta tutti i Soci della regione;
c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità regionali e con gli
altri enti ed associazioni di rilevanza regionale;
-d. nomina, sentiti i Presidenti dei Comitati costituiti in ciascuna provincia o area
-metropolitana, un referente della Croce Rossa Italiana per i rapporti con
-l’Amministrazione provinciale o dell’area metropolitana, la Prefettura e gli altri
+d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del
+Comitato Regionale;
+e. nomina, su proposta dei Presidenti dei Comitati costituiti in ciascuna provincia o
+Città metropolitana, un referente della Croce Rossa Italiana per i rapporti con
+l’Amministrazione provinciale o della Città Metropolitana, la Prefettura e gli altri
organi ed amministrazioni su scala provinciale. Sono fatte salve le specifiche
competenze attribuite ai Corpi Ausiliari dalla normativa vigente in materia di
difesa civile.
29.2. Il Presidente Regionale può individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario,
che ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve
essere data comunicazione formale al Presidente Nazionale ed ai presidenti dei
Comitati della regione.
-29.3. Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una
-sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo
-anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o
-nominato, per oltre otto anni consecutivi.
+29.3. Il Presidente Regionale rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola
+volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche
+chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o nominato,
+per oltre otto anni consecutivi.
29.4. Il Presidente Regionale può essere sfiduciato dall’Assemblea Regionale, su
-richiesta di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia è approvata a
-maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea e provoca la decadenza del
-Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale, l’immediata nomina di un
-Commissario e l’indizione delle elezioni.
+richiesta di inserimento all’ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La
+mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell’arco del mandato,
+è approvata a maggioranza di due terzi dei membri dell’Assemblea presenti alla
+seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale,
+nonché l’immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni proprie del
+Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale.

30.
ORDINAMENTO DEI COMITATI COSTITUITI NELLA CAPITALE D’ITALIA
30.1. Al fine di adeguare la struttura alle peculiarità della Capitale d’Italia nonché
consentire una più incisiva presenza della Croce Rossa Italiana all’interno dei
Municipi al servizio dei collettivi vulnerabili, ai sensi e per gli effetti previsti dal
-presente Regolamento, l’ente Roma Capitale è parificato ad una regione.
+presente Statuto, l’ente Roma Capitale è parificato ad una regione.
30.2. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci capitolina sono titolari dei
medesimi poteri e funzioni dei Comitati Regionali con competenza esclusiva sui
Comitati istituiti in Roma Capitale. Possono curare le manifestazioni ufficiali della
Capitale, ove delegati dal Comitato Nazionale.
30.3. I Comitati costituiti all’interno dell’ente territoriale di Roma Capitale assumono la
denominazione dei rispettivi Municipi.
31.
COMITATO NAZIONALE
31.1. Il Comitato Nazionale formula la missione e la politica della Croce Rossa Italiana,
elabora la struttura e la cultura necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati,
definisce i criteri che regolano i rapporti con i collettivi vulnerabili, i beneficiari, i Soci
ed il personale dipendente.
31.2. Il Comitato Nazionale approva la pianta organica del personale dipendente nel
livello nazionale e nelle unità direttamente amministrate.
31.3. Il Comitato Nazionale ha sede in Roma.
31.4. Sono organi del Comitato:
a. l’Assemblea Nazionale;
b. il Consiglio Direttivo Nazionale;
c. il Presidente Nazionale;
d. il Segretario Generale;
e. la Consulta Nazionale.
32.
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
32.1. L’Assemblea Nazionale è il più alto organo rappresentativo della Croce Rossa
Italiana.
-32.2. L’Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti
-Nazionali, dai Consiglieri Nazionali, dai Presidenti dei Comitati Regionali C.R.I. e
-dai Presidenti dei Comitati C.R.I.
+32.2. L’Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai due Vice
+Presidenti Nazionali, dai due Consiglieri Nazionali, dai Presidenti dei Comitati
+Regionali C.R.I., dai Presidenti dei Comitati C.R.I. e dai vertici nazionali dei Corpi
+Ausiliari. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono
+delegare in loro vece i Vice Presidenti.
32.3. L’Assemblea Nazionale:
a. definisce la missione e la politica della Croce Rossa Italiana, approvandone il
relativo piano strategico;
b. approva il rapporto delle attività e delle iniziative formative, come predisposto
dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c. determina l’ammontare delle quote associative annuali;
d. delibera le modifiche statutarie a maggioranza di due terzi dei componenti;
e. può approvare raccomandazioni in ordine all’aggiornamento dei regolamenti;
f. verifica che le leggi nazionali siano compatibili con gli obiettivi della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa.

+32.4. L’Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria e, in via
straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo, la Consulta Nazionale, ovvero un
terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione è disposta dal Presidente
Nazionale tramite avviso, contenente l’ordine del giorno, pubblicato sul sito internet
istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

+32.5. L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale ed è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti
e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

+32.6. L’Assemblea Nazionale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti,
salvo che lo Statuto preveda una maggioranza speciale.

+32.7. Dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede
e da un segretario all’uopo nominato, e pubblicato sul sito internet istituzionale
entro i successivi quindici giorni.
33.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
33.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, che lo
presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.
-33.2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto, in lista collegata, dai Presidenti dei Comitati
-e dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle provincie autonome. All’interno della
-lista devono essere comprese almeno due donne (di cui almeno una candidata
-come Presidente o come Vice Presidente) ed almeno un Giovane della Croce
-Rossa Italiana (candidato come Vice Presidente).
+33.2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dai Presidenti dei Comitati e dai Presidenti
+dei Comitati Regionali e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Le modalità
+di elezione sono stabilite all’interno di un regolamento elettorale approvato
+dall’Assemblea Nazionale. In ogni caso, all’interno del Consiglio devono essere
+ricompresi entrambi i generi ed almeno un rappresentante dei Giovani della Croce
+Rossa Italiana, che svolge le funzioni di Vice Presidente.
33.3. Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli
obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana in coerenza con quanto disposto
dall’Assemblea Nazionale;
b. delibera il piano nazionale delle attività e delle conseguenti iniziative formative;
c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché la relazione
annuale delle attività ed il conto consuntivo;
-d. approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto, acquisito il parere
-favorevole della Consulta Nazionale;
+d. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, acquisito il parere favorevole
+della Consulta Nazionale;
e. istituisce i Comitati C.R.I.;
f. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività
nazionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze della programmazione
nazionale.
-33.4. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni. I membri non possono
-essere confermati più di una volta consecutivamente.
+33.4. Il Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica quattro anni. I membri non possono
+essere rieletti più di una volta consecutivamente.

-34.1. Il Presidente:
-a. rappresenta la Croce Rossa Italiana sia in Italia che all’estero;
+34.1. Il Presidente Nazionale:
+a. rappresenta la Croce Rossa Italiana sia in Italia che all’estero, di fronte ai terzi
+ed in giudizio;
b. rappresenta tutti i Soci della Croce Rossa Italiana;
c. cura rapporti con le altre Società Nazionali e gli organi del Movimento, e siede di
diritto nei relativi consessi come rappresentante della Croce Rossa Italiana;
d. cura i rapporti con le autorità istituzionali della Repubblica Italiana e con gli altri
enti ed associazioni esterni a diffusione nazionale;
e. in tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello
Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri ai sensi della legge vigente;
f. in occasione di calamità di rilievo nazionale o sovra regionale, assume il
coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell’Associazione.
34.2. Il Presidente Nazionale può individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario,
che ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve
essere data comunicazione formale al Consiglio Direttivo Nazionale, al Segretario
-Generale ed ai Presidenti dei Comitati Regionali.
-34.3. Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una
-sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo
-anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice nazionale dell’Associazione, eletto o
+Generale ed ai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Provincie Autonome di
+Trento e Bolzano.
+34.3. Il Presidente Nazionale rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola
+volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche
+chi abbia ricoperto il mandato di vertice nazionale dell’Associazione, eletto o
nominato, per oltre otto anni consecutivi.
34.4. Il Presidente Nazionale può essere sfiduciato dall’Assemblea Nazionale, su
-richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La mozione di sfiducia è
-approvata a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea e provoca la
-decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo e l’immediata
-indizione delle elezioni. Nelle more, svolge le funzioni del Consiglio Direttivo
-Nazionali un collegio di tre Presidenti regionali estratti a sorte e presieduto dal più
-anziano per iscrizione all’Associazione.
+richiesta di inserimento all’ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La
+mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell’arco del mandato,
+è approvata a maggioranza di due terzi dei membri dell’Assemblea presenti alla
+seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale,
+e l’immediata indizione delle elezioni. Nelle more, svolge le funzioni proprie del
+Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale un collegio di tre Presidenti Regionali
+estratti a sorte e presieduto dal più anziano per iscrizione all’Associazione.

35.
CONSULTA NAZIONALE
35.1. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai
-membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e
-delle provincie autonome.
+membri del Consiglio Direttivo Nazionale, dai Presidenti dei Comitati Regionali e
+delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e dal Presidente del Comitato
+capitolino.
35.2. La Consulta Nazionale si riunisce di regola ogni due mesi e, in via straordinaria,
ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei componenti ne avveda la necessità.
35.3. La Consulta Nazionale:
a. assicura il costante coordinamento e la leale cooperazione fra il livello nazionale
ed i livelli territoriali della Croce Rossa Italiana;
b. esprime un parere sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario
Generale;
c. esprime un parere vincolante su tutte le proposte di Regolamenti interni della
Croce Rossa Italiana.

36.
SEGRETARIO GENERALE
36.1. Il Segretario Generale è a capo della gestione della Croce Rossa Italiana ed esplica
-le sue attività sotto l’autorità del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo
-Nazionale.
+le sue attività seguendo le direttive del Presidente Nazionale e del Consiglio
+Direttivo Nazionale.
36.2. Il Segretario Generale:
a. mette in pratica le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed i mandati
affidatigli dall’Assemblea Nazionale;
b. redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed i rapporti finanziari;
c. organizza i servizi del Segretariato e ne decide la struttura conformemente alle
decisioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale. A tal
fine, può assumere personale conformemente alla legge ed alla
regolamentazione interna. In ogni caso, le linee guida sulla struttura del
Segretariato, sono soggette all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
-d. è il rappresentante autorizzato della Croce Rossa Italiana dinanzi a terzi ed in
-giudizio;
-e. esplica qualsiasi altra funzione conferita dalla legge, dallo Statuto o affidata dal
+d. esplica qualsiasi altra funzione conferita dalla legge, dallo Statuto o affidata dal
Consiglio Direttivo Nazionale o dal Presidente Nazionale, e ne riferisce;
-f. partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale,
+e. partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale,
della Consulta Nazionale ed è di diritto il segretario dell’Assemblea Nazionale.
36.3. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che può
revocarlo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Un
Regolamento stabilisce le modalità di assunzione del Segretario Generale. In ogni
-caso, il Segretario regionale decade al momento della decadenza del Consiglio
+caso, il Segretario Generale decade al momento della decadenza del Consiglio
Direttivo Nazionale che l’ha nominato.

POTERE SOSTITUTIVO
37.1. In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell’adozione di atti o
nell’attivazione di procedure regolamentari da parte di un Comitato, il Presidente
gerarchicamente sovraordinato, previa formale diffida ad adempiere entro il termine
perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il
rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
38.
COMMISSARIAMENTO
38.1. Il commissariamento di un Comitato è disposto nei seguenti casi:
a. qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati
o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione;
b. a seguito di mozione di sfiducia avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;
c. in caso di gravi violazioni dello Statuto da parte del Presidente o del Consiglio
Direttivo nel suo complesso. È ammesso ricorso al Presidente Nazionale;
d. in caso di decadenza del Presidente dalla carica, conseguente all’applicazione
-della sanzione disciplinare della sospensione o dell’espulsione.
+della sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione.
38.2. In caso di dimissioni di un Presidente prima della scadenza naturale del mandato, la
nomina del Commissario è disposta solo ove il Vice Presidente non assicuri
l’ordinaria amministrazione delle attività.
38.3. Il Commissario del Comitato:
a. è un Socio volontario della Croce Rossa Italiana;
b. è nominato dal Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Regionale;
c. rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’originario mandato del Consiglio
Direttivo;
d. esercita, ove non sia disposto altrimenti, i poteri del Presidente e del Consiglio
Direttivo;
e. non può trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo seguente;
f. può essere sostituito prima dello scadere del mandato con la stessa procedura
con cui è stato nominato.
38.4. Con le medesime procedure può essere disposta la nomina di uno o due Vice
Commissari.
38.5. Per il commissariamento di un Comitato Regionale e di provincia autonoma si
procede applicando, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti.
38.6. Il Commissariamento del livello nazionale non è ammesso.
39.
INCOMPATIBILITÀ
39.1. Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei
-Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante, a tutti i livelli, dei Corpi
-ausiliari delle Forze armate sono incompatibili:
+Consigli Direttivi, nonché le cariche di vertice o rappresentante, a tutti i livelli, dei
+Corpi Ausiliari sono incompatibili:
a. tra di loro;
b. con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana, anche
indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);
c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che
persegue scopi ed attività istituzionali analoghi a quelli della Croce Rossa
Italiana;
d. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e
movimenti politici nonché alle cariche elettive previste per le elezioni
amministrative locali, provinciali e regionali, (ivi comprese le Comunità
montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di
assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive nazionali di cui
al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di
responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti,
sindacati, confessioni religiose e associazioni. L’incompatibilità decorre al
momento dell’accettazione della candidatura o della nomina. Il Collegio
disciplinare nazionale può derogare a tale norma ove richiesto ed in ordine a
casi specifici.
39.2. Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la
situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla
carica cui si è stati eletti.
39.3. La candidatura o la nomina ad una delle cariche di cui alla lettera d) del primo
comma, comporta l’immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente
Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di
-rappresentante, a tutti i livelli, dei Corpi ausiliari delle Forze armate a tutti i livelli.

+rappresentante, a tutti i livelli, dei Corpi Ausiliari a tutti i livelli.
40.1. Il personale dipendente della Croce Rossa Italiana è soggetto al contratto nazionale
previsto per il personale dipendente delle associazioni di promozione sociale.
-40.2. Il personale dipendente è assunto dal Comitato Nazionale e dai Comitati Regionali
-e delle provincie autonome nel rispetto delle relative piante organiche.
+40.2. Il personale dipendente è assunto dal Comitato Nazionale, dai Comitati Regionali e
+delle Provincie Autonome, nonché dai Comitati nel rispetto delle relative piante
+organiche e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.
41.
PATRIMONIO ED ENTRATE
-41.1. Il patrimonio della Croce Rossa Italiana è unico ed indivisibile ed è destinato
-all’assolvimento degli scopi istituzionali.
+41.1. Il patrimonio della Croce Rossa Italiana è destinato all’assolvimento degli scopi
+statutari.
41.2. Costituiscono entrate dell’Associazione:
-a. i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni
+a. le quote associative dei Soci;
+b. le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in genere;
+c. i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni
altro ente pubblico o privato;
-b. le quote dei Soci;
-c. le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;
-d. le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in genere;
-e. le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
-f. i proventi delle attività espletate;
-g. i redditi patrimoniali;
-h. le sovvenzioni delle istituzioni dell’Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni
-estere;
-i. i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e
+d. i contributi e le sovvenzioni delle istituzioni dell’Unione europea, degli altri
+organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
+e. i proventi delle attività espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi
+convenzionati;
+f. le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;
+g. le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
+h. le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
+i. le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
+quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
+j. i redditi patrimoniali;
+k. i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e
internazionali, poste in essere sotto l’egida di organismi del Movimento
-internazionale.
-41.3. La Croce Rossa Italiana non accetta donazioni o sponsorizzazioni o patrocini
+internazionale;
+l. le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
+promozione sociale, nel rispetto della legge vigente.
+41.3. La Croce Rossa Italiana non accetta donazioni, sponsorizzazioni o patrocini
provenienti dai proventi di attività contrarie ai Principi Fondamentali.
41.4. Entro i limiti definiti dai propri obiettivi, la Croce Rossa Italiana acquista, possiede,
aliena e amministra qualsiasi bene ritenga opportuno.
-41.5. La Croce Rossa Italiana può accettare l’alienazione di beni immobili per proprio uso
-o beneficio. Essa può costituire e amministrare qualsiasi riserva, assicurazione o
-fondo per il suo personale o una delle sue attività.
+41.5. La Croce Rossa Italiana può costituire e amministrare qualsiasi riserva,
+assicurazione o fondo per il suo personale o una delle sue attività.
+41.6. I Comitati, ad ogni livello, sono tenuti per almeno tre anni alla conservazione della
+documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
+economiche di cui al precedente articolo 41.2. lettere b), c), d), e), nonché, per le
+risorse economiche di cui alla lettera h), della documentazione relativa alle
+erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal
+reddito imponibile previste dalla legge.

ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO
42.1. L’esercizio finanziario inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
42.2. L’ordinamento finanziario e contabile della Croce Rossa Italiana è disciplinato da un
Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in ossequio alle
disposizioni e per il raggiungimento degli obiettivi del presente Statuto. Il
Regolamento deve prevedere l’obbligo per ogni Comitato C.R.I. di destinare:
a. un’aliquota destinata alle operazioni di emergenza;
b. un’aliquota destinata alla cooperazione internazionale;
c. un’aliquota destinata alla formazione;
-d. un’aliquota destinata al sovvenzionamento delle attività del Comitato Regionale
-C.R.I.
-42.3. Alla fine di ogni anno finanziario, i conti della Croce Rossa Italiana sono controllati
-da una ditta di verificatori di conti che redige un apposito rapporto.

+d. un’aliquota destinata al sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I.
+42.3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci,
+neppure in forma indiretta. L’avanzo di gestione è reinvestito esclusivamente in
+favore di attività istituzionali.
+42.4. A tutti i livelli, i Comitati:
+a. devono raggiungere il pareggio di bilancio;
+b. sono dotati di autonomia economica, finanziaria e patrimoniale;
+c. hanno un proprio codice fiscale ed una propria partita IVA;
+d. rispondono delle obbligazioni direttamente assunte e non rispondono a nessun
+titolo, ragione e causa di obbligazioni assunte dalle altre strutture territoriali.
+42.5. Alla fine di ogni anno finanziario, i conti della Croce Rossa Italiana a livello
+nazionale sono controllati da una ditta di verificatori di conti che redige un apposito
+rapporto.
TITOLO VI – NORME FINALI
43.
ADOZIONE E MODIFICHE
43.1. Il presente Statuto, deliberato a norma del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, entra in vigore l’1 gennaio 2014 ed abroga il previgente Statuto ed ogni altra
norma in contrasto precedentemente emanata.
43.2. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall’Assemblea Nazionale della Croce
-Rossa Italiana, previa comunicazione al Segretario Generale della Federazione e
-previo parere favorevole della Commissione congiunta CICR/FICR sullo Statuto
-delle Società Nazionali.
+Rossa Italiana, previa comunicazione al Segretario Generale della Federazione
+Internazionale e previo parere favorevole della Commissione congiunta CICR/FICR
+sullo Statuto delle Società Nazionali.

44.
NORME TRANSITORIE
44.1. Al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto:
a. i Comitati Locali assumono la denominazione di Comitati;
b. il Comitato Centrale assume la denominazione di Comitato Nazionale;
c. i Comitati Provinciali ove sia costituito il Comitato locale del capoluogo sono
sciolti;
d. gli altri Comitati Provinciali sono di diritto costituiti in Comitati; a loro è assegnato
il medesimo ambito territoriale dell’ex Comitato Provinciale.
-44.2. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente
-Nazionale procede, anche su proposta di ciascun Presidente Regionale, ad
-assegnare il territorio regionale a tutti i Comitati costituiti.
+44.2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente Nazionale
+procede, anche su proposta di ciascun Presidente Regionale, ad assegnare le
+competenze territoriali a tutti i Comitati costituiti.
44.3. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto sono approvati i
seguenti regolamenti:
a. Regolamento elettorale. Il Regolamento elettorale deve contenere le norme per
l’istituzione degli Uffici elettorali a tutti i livelli, la cui composizione e le cui
procedure devono essere ispirate a terzietà ed imparzialità;
b. Regolamento di contabilità ed organizzazione;
c. Regolamento sull’uso dell’emblema e sui patrocini;
d. Regolamento, sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei
Volontari;
-e. Codice deontologico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari;
-f. Regolamento di organizzazione dei membri dei Corpi ausiliari quanto svolgono
-attività non ausiliarie o attività che, comunque, non rientrano nei compiti loro
-attribuiti dalla legge;
-g. Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari;
-h. Regolamento per l’assunzione del Segretario Generale e dei Segretari regionali;
-i. Documento sulla politica della Gioventù e regolamento sui Giovani della Croce
+e. Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari;
+f. Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari;
+g. Regolamento per l’assunzione del Segretario Generale e dei Segretari regionali;
+h. Documento sulla politica della Gioventù e regolamento sui Giovani della Croce
Rossa Italiana;
-j. Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana.
+i. Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana.
44.4. I regolamenti di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio Direttivo
Nazionale sentito il parere della Consulta Nazionale. Fino alle elezioni degli organi
associativi, tali regolamenti sono approvati dal Presidente Nazionale sentito il
-parere della Consulta Nazionale. Il Regolamento di cui alla lettera f) è approvato dal
-Presidente Nazionale.
+parere favorevole e vincolante della Consulta Nazionale. Il regolamento di cui alla
+lettera a) è approvato dall’Assemblea Nazionale.
+44.5. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente provvede
+a quanto disposto dal precedente articolo 8.4.
+44.6. Il computo degli otto anni che determina l’ineleggibilità di cui agli articoli 24.2, 29.3 e
+34.3 comincia a decorrere dalle elezioni indette successivamente all’entrata in
+vigore del presente Statuto. In ogni caso non sono considerati nel computo i
+mandati espletati nella C.R.I. ente di diritto pubblico sotto i previgenti Statuti.



FeedBurner FeedCount