In tal modo essa indica la corretta ed esatta interpretazione della norma da applicare o la modalità in cui la norma debba essere applicata.
L'esposizione del principio di diritto, è di rilevante importanza pratica, infatti, il giudice del giudizio di rinvio, non avrà altra possibilità di scelta, che applicare, alla fattispecie concreta, la norma nel senso in cui è stata interpretata dalla Corte di Cassazione nella propria sentenza.
quale principio?
«Nel regime precedente la riforma dell'ente C.R.I. di cui al d.lgs. 28 settembre 2012 n. 178 e la conseguente nuova disciplina del personale, i dipendenti dell'ente con contratto di lavoro a tempo determinato avevano diritto ad accedere, a domanda, alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e quindi avevano diritto ad essere assunti a tempo indeterminato ricorrendo le condizioni contemplate da tale disposizione - che prevedeva che la domanda diretta ad ottenere la stabilizzazione poteva essere proposta dal personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che aveva conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che era stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, purché fosse stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (in mancanza delle quali la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse da quelle concorsuali era condizionato al previo espletamento di prove selettive), e che altresì prescriveva che tali assunzioni fossero autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - senza che alcuna priorità fosse possibile in favore del personale con contratto di lavoro temporaneo che avesse prestato servizio presso l’ente stesso rispetto al personale, parimenti con contratto di lavoro temporaneo, ma che avesse prestato servizio presso altri enti e segnatamente in posizione di distacco presso le Aziende Sanitarie Locali, essendo tale differenziazione, presente nel bando dell'ente del 15 novembre 2007 (avviso in Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 95 del 30 novembre 2007), contraria al principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e di non discriminazione nel rapporto di lavoro (ex d.lgs. n. 216 del 2003)».