mercoledì 16 aprile 2014

Agenzia Entrate: (oggi) no al regime tributario di favore ONLUS per i Comitati CRI

Ricevo la lettera che vedete nelle immagini, nella quale la direzione regionale   dell'Agenzia Delle Entrate illustra le motivazioni per cui non ammette ad oggi che un Comitato Locale o Provinciale possa usufruire del "regime tributario di favore previsto dal d.lgs. n 460/1997" per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

Numerose sono le agevolazioni  previste dal "regime tributario di favore" per le cosidette ONLUS (che includono le Associazioni di Volontariato cosa che i comitati non sono); cerchiamo di comprendere perchè è importante per una Associazione di Promozione Sociale potersi dichiarsi Onlus come sono le Assozioni di Volontariato:


La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda:
    le imposte sui redditi;
    l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
    altre imposte indirette.

Con la legge "+ Dai - Versi" si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni nonprofit ONLUS e si è così favorita l'attività di raccolta fondi.

A partire dal 17 marzo 2005, le imprese e le persone fisiche potranno detrarre/dedurre dal proprio reddito imponibile le eventuali donazioni destinate a favore di onlus e di altre tipologie di enti; la deducibilità è possibile per importi fino al 10% del reddito, e comunque entro un tetto massimo di € 70.000,00. Le ulteriori ipotesi di risparmio fiscale, pur se non sono cumulabili con la "+ Dai - Versi", continuano comunque a sopravvivere, e pertanto:
    le persone fisiche possono beneficiare della detrazione delle imposte del 19% delle donazioni, entro un tetto massimo di € 2.065,83 (il che rende sempre più conveniente la formula "+ Dai - Versi" salvo nei casi di redditi bassissimi);
    i soggetti IRES possono dedursi fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato, oppure, in alternativa, € 2.065,83.

Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille.

Quali sono i Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali  deducibili?

Occorre leggere la  circolare n. 39 /E del 19 agosto 2005
L’articolo 14 al comma 1 fornisce un’elencazione tassativa dei soggetti che possono ricevere erogazioni deducibili:

-  ONLUS disciplinate dall’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, comprese le c.d. “ONLUS di diritto” individuate dal comma 8 del medesimo articolo 10 e le “ONLUS parziali” previste dal comma 9 dell’articolo 10 del suddetto decreto.

Le ONLUS di diritto comprendono gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonchè i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta l. n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Le ONLUS parziali sono gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, limitatamente all’esercizio delle attività elencate nel comma 1 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

 -  Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale  previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Dato il riferimento puntuale ai commi 1 e 2 del citato articolo 7 della l. n. 383 del 2000, si ritiene che beneficiarie delle erogazioni in argomento sono le Associazioni nazionali e, in virtù della previsione di cui al successivo comma 3, i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale.

Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle costituite e operanti da almeno un anno, che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell’articolo 2 della l. n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20 province, iscritte nel registro nazionale ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2001, n. 471.

-Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e  paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le fondazioni e le associazioni riconosciute cui fa riferimento la norma  devono, quindi, avere acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e valorizzazione dei beni individuati agli articoli 10, 11 e 134 del citato d.lgs. n. 42 del 2004.



Le motivazioni del diniego


Le motivazioni di Agenzia delle entrate del diniego del beneficio consiste principalmente nel fatto che i comitati Locali e Provinciali non dispongono di una "piena autonomia giuridica, gestionale ed di autonoma soggettività tributaria"  in quanto devono rispondere del proprio operato ai Comitati Regionali sovraordinati, devono mettere in essere le indicazioni che provengono dal Nazionale e possono da questo essere sciolti.

Chi vi scrive auspica che Agenzia delle entrate rivaluti la propria opinione anche alla luce del futuro statuto a livello nazionale che dovrebbe essere adottato nel 2015.






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