Confronto tra la bozza statuto presentata il 04/05/2013 e la versione emendata il 25/05/2013
Sperando di fare cosa gradita ho tentato di raffrontare le versioni di bozza di statuto pubblicate e distribuite .Questo per far facilitare la lettura della nuova bozza che recepisce molti emendamenti.
Ricordo che le versioni ufficiali sono disponibili sul sito
istituzionale dell'associazione e il lavoro sotto riportato non ha
alcuna pretesa di ufficialità.
Guida alla lettura: le parti in corsivo sono state eliminate o
sostituite con quelle in grassetto che sono quindi modifiche o
aggiunte rispetto alla versione precedente
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CROCE ROSSA ITALIANA
Bozza di
STATUTO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI
(-La Croce
Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale
con
-Regio
Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un’Associazione che si basa
sulle
-Convenzioni
di Ginevra del 1949 e sui Protocolli aggiuntivi del 1977, di cui
l’Italia è
-firmataria.
)
+La Croce Rossa Italiana, fondata il
15 giugno 1864 ed eretta originariamente in
+corpo morale con Regio Decreto 7
febbraio 1884, n. 1243, è un’Associazione senza
+fini di lucro che si basa sulle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi
+Protocolli aggiuntivi, di cui
l’Italia è firmataria.
I principi del diritto internazionale
umanitario guidano la Croce Rossa Italiana nella
sua opera.
(-La Croce Rossa Italiana rispetta i
Principi Fondamentali del Movimento di seguito
-riportati:
)
+La Croce Rossa Italiana rispetta i
Principi Fondamentali del Movimento
+Internazionale della Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa (brevemente:
+“Movimento”) di seguito
riportati:
a. Umanità: nata dall’intento di
portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui
campi di battaglia, la Croce Rossa, in
campo internazionale e nazionale, si
adopera per prevenire e lenire in ogni
circostanza le sofferenze degli uomini, per
far rispettare la persona umana e
proteggerne la vita e la salute; favorisce la
comprensione reciproca, l’amicizia,
la cooperazione e la pace duratura fra tutti i
popoli;
b. Imparzialità: opera senza
distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di
condizione sociale e di appartenenza
politica;
c. Neutralità: si astiene dal
partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle
controversie di ordine politico,
razziale e religioso;
d. Indipendenza: la Croce Rossa svolge
in forma indipendente e autonoma le
proprie attività in aderenza ai suoi
principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle
attività umanitarie ed è sottoposta
solo alle leggi dello Stato ed alle norme
f. Unità: nel territorio nazionale
non vi può essere che una sola associazione di
Croce rossa aperta a tutti e con
estensione della sua azione umanitaria all’intero
territorio;
g. Universalità: la Croce Rossa
Italiana partecipa al carattere di istituzione
universale della Croce Rossa, in seno
alla quale tutte le società nazionali hanno
uguali diritti e il dovere di aiutarsi
reciprocamente.
STATUS GIURIDICO
La Croce Rossa Italiana è
ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il
decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178 quale società volontaria di soccorso
ed assistenza, ausiliaria dei poteri
pubblici in campo umanitario, in conformità alle
Convenzioni di Ginevra ed ai
successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società
Nazionale della Croce Rossa
autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio
italiano.
-(La Croce Rossa Italiana gode, nei
confronti dei poteri pubblici, di un margine di
-autonomia tale da permetterle di
adempiere alla propria missione e di agire in ogni
-circostanza secondo i Principi
Fondamentali del Movimento.
-I poteri pubblici rispettano in
ogni circostanza l’adesione della Croce Rossa Italiana
-ai Principi Fondamentali.
)
+La Croce Rossa Italiana gode, nei
confronti dei poteri pubblici, di un’autonomia tale
+da permetterle di adempiere alla
propria missione e di agire in ogni circostanza
+secondo i Principi Fondamentali del
Movimento (brevemente: “Principi
+Fondamentali”).
+I poteri pubblici rispettano in
ogni circostanza l’adesione della Croce Rossa Italiana
+ai Principi Fondamentali.
La Croce Rossa Italiana è persona
giuridica di diritto privato ai sensi del Libro
Primo, titolo II, capo II del codice
civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale,
nonché nei registri regionali e
provinciali delle associazioni di promozione sociale,
applicandosi ad essa, per quanto non
diversamente disposto, la legge 7 dicembre
(-2000, n. 383, fermo restando
quanto specificatamente disciplinato per
-l’espletamento dei compiti propri
dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate e per
-assicurarne la loro funzionalità.
-La Croce Rossa Italiana è
un’associazione di interesse pubblico, illimitata nel
-tempo.
)
+2000, n. 383. Sono fatte salve le
norme che disciplinano l’espletamento dei compiti
+propri dei Corpi C.R.I. Ausiliari
delle Forze Armate (brevemente: “Corpi Ausiliari”).
+La Croce Rossa Italiana è
un’associazione di interesse pubblico, istituita senza
+limiti di tempo.
La Croce Rossa Italiana è posta sotto
l’alto Patronato del Presidente della
Repubblica.
RELAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI DEL
MOVIMENTO
(-La Croce Rossa Italiana fa parte
del Movimento Internazionale della Croce Rossa e
-della Mezzaluna Rossa. Il Comitato
Internazionale della Croce Rossa ha preso nota
-della sua fondazione nel 1864.
)
+La Croce Rossa Italiana fa parte
del Movimento. Il Comitato Internazionale della
+Croce Rossa ha preso nota della sua
fondazione nel 1864.
La Croce Rossa Italiana è fondatrice
della Lega delle Società di Croce Rossa,
costituita nel 1919, e ribattezzata
dapprima Lega delle Società di Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa e poi
Federazione Internazionale delle Società di Croce
(-Rossa e di Mezzaluna Rossa, di cui
l’Associazione è attualmente membro.
)
+Rossa e di Mezzaluna Rossa
(brevemente: “Federazione Internazionale”), di cui
+l’Associazione è attualmente
membro.
La Croce Rossa Italiana soddisfa le
condizioni di cui all’articolo 4 dello statuto del
Movimento e regola i suoi rapporti con
le altre componenti del Movimento in
conformità all’articolo 3 del
medesimo statuto.
La Croce Rossa Italiana è vincolata
dagli obblighi previsti dall’articolo 5 della
Costituzione della Federazione
Internazionale.
EMBLEMA
(-L’emblema della Croce Rossa
Italiana è costituito dalla croce rossa su fondo
-bianco.
-La Croce Rossa Italiana è l’unica
associazione autorizzata ad utilizzare l’emblema,
-come previsto e riconosciuto dalle
Convenzioni di Ginevra, dai successivi protocolli
-aggiuntivi, dallo statuto nonché
dalle risoluzioni e decisioni degli organi del
-Movimento.
)
+Tra gli emblemi previsti dalle
Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli
+aggiuntivi, la Croce Rossa Italiana
adotta come proprio emblema la croce rossa su
+fondo bianco.
+Tale emblema, posto all’interno
di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è
+riportata la scritta “Convenzione
di Ginevra 22 agosto 1864”, e sempre abbinato alla
+scritta per esteso “Croce Rossa
Italiana”, ne costituisce il logotipo identificativo.
+La Croce Rossa Italiana è l’unica
associazione, nell’ambito del territorio nazionale
+ed a prescindere dagli usi previsti
per la protezione dei servizi sanitari, autorizzata
+ad utilizzare l’emblema, come
previsto e riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra,
+dai successivi Protocolli
aggiuntivi, dallo statuto nonché dalle risoluzioni e decisioni
+degli organi del Movimento.
Il Consiglio Direttivo Nazionale della
Croce Rossa Italiana approva un regolamento
redatto in conformità alle
Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi, alle leggi
(-vigenti ed al Regolamento del 1991
sull’uso dell’emblema, le cui disposizioni sono
)
+vigenti ed al Regolamento del
Movimento del 1991, le cui disposizioni sono
vincolanti per l’intera Società
Nazionale.
(-La Croce Rossa Italiana si impegna
a tutelare l’emblema e a veicolarne il
-significato. In caso di uso
illecito del nome e dell’emblema di Croce rossa, si
-applicano le sanzioni previste
dalla legge.
)
+La Croce Rossa Italiana si impegna
a tutelare l’emblema e il logotipo identificativo
+ed a veicolarne il significato. In
caso di uso illecito del nome e dell’emblema di
+Croce Rossa, si applicano le
sanzioni previste dalla legge, dalle disposizioni interne
+e dai regolamenti vigenti per
l’intero Movimento.
CELEBRAZIONI
La Croce Rossa Italiana celebra ogni
anno:
a. l’8 maggio, giornata mondiale
della Croce Rossa;
b. il 15 giugno, anniversario della
sua fondazione.
+Ogni anno la Croce Rossa Italiana
celebra, inoltre, la fiaccolata di Solferino e
+Castiglione delle Stiviere, che
ricorda la nascita dell’Idea di Croce Rossa.
L’obiettivo principale della Croce
Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la
sofferenza in maniera imparziale,
senza distinzione di nazionalità, razza, sesso,
credo religioso, lingua, classe
sociale o opinione politica, contribuendo al
mantenimento e alla promozione della
dignità umana e di una cultura della non
violenza e della pace.
Per raggiungere questo obiettivo la
Croce Rossa Italiana si propone in particolare
di:
a. intervenire in caso di conflitto
armato e, in tempo di pace, prepararsi ad
intervenire in tutti i campi previsti
dalle Convenzioni di Ginevra ed ai Protocolli
(-aggiuntivi ed
in favore di tutte le vittime di guerre o di
-gravi crisi
internazionali, siano esse civili che militari;
-b. contribuire
a migliorare la salute, a prevenire le malattie e ad alleviare le
-sofferenze;
)
+aggiuntivi ed in favore di tutte le
vittime di guerre o di gravi crisi internazionali,
+siano esse civili che militari;
+b. migliorare la salute, prevenire
le malattie ed alleviare le sofferenze;
c. formare la popolazione alla
prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi
natura, predisponendo alle attività a
tal fine necessarie, nei modi e forme
stabilite dalla legge e dai programmi
nazionali o locali;
d. proteggere e soccorrere le persone
coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi,
calamità, conflitti sociali,
malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo
collettivo;
e. operare nel campo dei servizi alla
persona, ovvero nelle attività che hanno
l’obiettivo di assicurare ai
soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di
interventi, di promuovere azioni per
garantire la qualità della vita, pari
(-opportunità, non discriminazione
e diritto di cittadinanza, di prevenire, eliminare
-o ridurre le condizioni di bisogno
individuale e familiare derivanti da
-inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
)
+opportunità, non discriminazione e
diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o
+ridurre le condizioni di bisogno
individuale e familiare derivanti da inadeguatezza
+di reddito, difficoltà sociali,
condizioni di non autonomia;
f. promuovere e collaborare in azioni
di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e
rivolte al benessere sociale in
generale e di servizio assistenziale o sociale, con
particolare attenzione a gruppi o
individui con difficoltà di integrazione sociale;
g. promuovere i Principi Fondamentali
del Movimento e quelli del diritto
internazionale umanitario allo scopo
di diffondere gli ideali umanitari tra la
popolazione;
h. promuovere la partecipazione di
bambini e giovani alle attività della Croce
Rossa;
i. assumere, formare ed assegnare il
personale necessario all’adempimento delle
proprie responsabilità;
j. cooperare con i poteri pubblici per
garantire il rispetto del diritto internazionale
umanitario e proteggere gli emblemi
della croce rossa e della mezzaluna rossa.
(-La Croce Rossa Italiana ispira la
sua attività ai Principi Fondamentali e Valori
)
+La Croce Rossa Italiana ispira la
sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori
Umanitari del Movimento e la fonda
sull’analisi delle necessità e delle vulnerabilità
delle comunità quotidianamente
servite dall’Associazione.
L’attività della Croce Rossa
Italiana è periodicamente verificata e adattata sulla
base delle esigenze del territorio,
delle vulnerabilità locali, nazionali ed
internazionali nonché delle
intervenute variazioni di strategia da parte degli organi
del Movimento.
-L’azione della Croce Rossa
Italiana è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i
-terzi, rispettosa dalle leggi
nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi
L’azione della Croce Rossa
Italiana è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i
terzi, rispettosa dalle leggi
nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi
protocolli aggiuntivi nonché delle
decisioni degli organi statutari del Movimento, in
-particolare delle risoluzioni della
Conferenza Internazionale della Croce Rossa e
-della Mezzaluna Rossa e delle
decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio
-di Amministrazione della
Federazione Internazionale.
-COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO
-La Croce Rossa Italiana è,
inoltre, autorizzata ad esercitare le seguenti attività
-d’interesse pubblico:
+ particolare delle risoluzioni
della Conferenza Internazionale del Movimento e delle
+ decisioni della Assemblea
Generale e del Consiglio di Amministrazione della
+ Federazione Internazionale.
+7. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO
+7.1. La Croce Rossa Italiana, ai
sensi dell’articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28
+ settembre 2012, n. 178, è
autorizzata ad esercitare le seguenti attività d’interesse
+ pubblico:
a. organizzare una rete di
volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato
-Italiano l’applicazione, per
quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli,
-delle risoluzioni internazionali,
nonché il supporto di attività ricomprese nel
-servizio nazionale di protezione
civile;
+ Italiano l’applicazione,
per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra,
+ dei successivi Protocolli
aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il
+ supporto di attività
ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
b. organizzare e svolgere, in tempo di
pace e in conformità a quanto previsto dalle
vigenti convenzioni e risoluzioni
internazionali, servizi di assistenza sociale e di
soccorso sanitario in favore di
popolazioni, anche straniere, in occasione di
calamità e di situazioni di
emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e
internazionale;
c. svolgere attività umanitarie
presso i centri per l’identificazione e l’espulsione di
immigrati stranieri, nonché gestire i
predetti centri e quelli per l’accoglienza degli
immigrati ed in particolare dei
richiedenti asilo;
d. svolgere in tempo di conflitto
armato il servizio di ricerca e di assistenza dei
prigionieri di guerra, degli
internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e
rifugiati e, in tempo di pace, il
servizio di ricerca delle persone scomparse in
ausilio alle forze dell’ordine;
e. svolgere attività ausiliaria dei
pubblici poteri, in Italia e all’estero, sentito il
f. agire quale struttura operativa del
servizio nazionale di protezione civile ai sensi
dell’articolo 11 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
g. promuovere e diffondere, nel
rispetto della normativa vigente, l’educazione
sanitaria, la cultura della protezione
civile e dell’assistenza alla persona;
h. realizzare interventi di
cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa ed in
raccordo con il Ministero degli affari
esteri e con gli uffici del Ministro per la
cooperazione internazionale e
l’integrazione;
i. collaborare con i componenti del
Movimento in attività di sostegno alle
popolazioni estere oggetto di
rilevante vulnerabilità;
j. svolgere attività di advocacy e
diplomazia umanitaria, così come intese dalle
convenzioni e risoluzioni degli organi
internazionali della Croce rossa;
k. svolgere attività con i più
giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso
attività formative presso le scuole
di ogni ordine e grado;
diffondere
e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale
umanitario
nonché i principi
umanitari ai quali si ispira il Movimento;
m. promuovere la diffusione della
coscienza trasfusionale e della cultura della
donazione di sangue, organi e tessuti
tra la popolazione, effettuare la raccolta
ed organizzare i donatori volontari,
nel rispetto della normativa vigente e delle
norme statutarie;
n. svolgere, ai sensi dell’articolo
1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120,
e successive modificazioni,
nell’ambito della programmazione regionale ed in
conformità alle disposizioni emanate
dalle regioni, attività di formazione per il
personale non sanitario e per il
personale civile all’uso di dispositivi salvavita in
sede extra ospedaliera e rilasciare le
relative certificazioni di idoneità all’uso;
o. svolgere, nell’ambito della
programmazione regionale ed in conformità alle
disposizioni emanate dalle regioni,
attività di formazione professionale, di
formazione sociale, sanitaria e
sociosanitaria, anche a favore delle altre
componenti e strutture operative del
Servizio nazionale di protezione civile.
La Croce Rossa Italiana, anche per lo
svolgimento di attività sanitarie e socio
sanitarie, ivi compresi il servizio di
pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio
sanitario nazionale, i soccorsi
speciali ed il servizio psicosociale, può sottoscrivere
convenzioni con pubbliche
amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche
amministrazioni e sottoscrivere i
relativi contratti.
La Croce Rossa Italiana per lo
svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla
persona può sottoscrivere convenzioni
con pubbliche amministrazioni, partecipare a
gare indette da pubbliche
amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.
La Croce Rossa Italiana può altresì
svolgere attività di formazione, sia interna che
esterna, in qualità di agenzia
riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la
stipula di convenzioni con lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome, le strutture
del Servizio sanitario nazionale, le
università ed altri enti pubblici o privati.
Come previsto dall’articolo 2 del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per
lo svolgimento delle attività di cui
al presente articolo, le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
stipulano convenzioni prioritariamente
con l’Associazione.
La Croce Rossa Italiana e le sue
strutture territoriali possono usufruire
dell’erogazione di fondi per
attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla
donazione del 5 per mille di cui alla
normativa vigente, nonché per la protezione
civile territoriale.
La Croce Rossa Italiana è inoltre
autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai
finanziamenti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di cooperazione
internazionale.
ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE FORZE
ARMATE
La Croce Rossa Italiana, attraverso il
Corpo militare volontario C.R.I. e il Corpo
-delle Infermiere volontarie C.R.I.,
svolge attività ausiliaria delle Forze Armate, in
-Italia ed all’estero, sia in
tempo di pace che in tempo di guerra.
+delle Infermiere volontarie C.R.I.
e nel rispetto della normativa vigente, svolge
+attività ausiliaria delle Forze
Armate, in Italia ed all’estero, sia in tempo di pace che
+in tempo di guerra.
La Croce Rossa Italiana in tempo di
guerra, di grave crisi internazionale o di
conflitto armato:
a. contribuisce,
in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949, rese
esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero
e alla cura dei feriti e dei malati di
guerra nonché delle vittime dei conflitti armati
e allo svolgimento dei compiti di
carattere sanitario e assistenziali connessi
all’attività di difesa civile;
b. collabora con le Forze armate per
il servizio di assistenza sanitaria e socio-
assistenziale, secondo quanto previsto
dalle Convenzioni di Ginevra e dai
successivi Protocolli aggiuntivi;
c. disimpegna il servizio di ricerca e
di assistenza dei prigionieri di guerra, degli
internati e dei dispersi.
L’attivazione e l’impiego della
Croce Rossa Italiana in tempo di guerra, di grave crisi
internazionale o di conflitto armato,
sono disposti ai sensi e per gli affetti della legge
vigente e non possono compromettere
l’integrità della Croce Rossa Italiana né
contrastare con le regole determinate
dal Movimento.
Per l’assolvimento dei servizi
ausiliari C.R.I. delle Forze Armate sono costituiti i
Centri di Mobilitazione, posti alla
dipendenza del Presidente Nazionale della Croce
Rossa Italiana, il quale può delegare
le relative funzioni agli ispettori nazionali per i
-rispettivi
Corpi e che, altresì, ne determina altresì sede e competenze
territoriali,
+rispettivi Corpi e che, altresì,
ne determina sede e competenze territoriali,
corrispondenti con l’organizzazione
territoriale dell’Esercito italiano.
ACCORDI
La Croce Rossa Italiana può stringere
accordi con altre organizzazioni, enti,
-associazioni o organismi nonché
con i poteri pubblici esclusivamente per la
-realizzazione di un progetto
specifico.
-Tali accordi sono regolarizzati
unicamente per iscritto e non possono costringere in
-nessun modo la Croce Rossa Italiana
ad agire contro i Principi Fondamentali né
-ledere la sua completa
indipendenza.
+associazioni o organismi nonché
con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti
+specifici, conformi ai Principi
Fondamentali ed agli scopi dell’Associazione.
+Tali accordi sono regolarizzati
unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o
+costringere in nessun modo la Croce
Rossa Italiana ad agire contro i Principi
+Fondamentali né ledere la sua
completa indipendenza ed autonomia.
Gli accordi stretti a livello
regionale o locale, nel rispetto dei commi precedenti,
vincolano solo il Comitato che li ha
stipulati e non l’intera Associazione.
ADESIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
-10.1. Tutti possono aderire alla
Croce Rossa Italiana senza distinzione di razza, sesso,
-credo religioso, lingua, condizione
sociale o opinione politica o filosofica.
-10.2. I cittadini di Stati non
comunitari aderiscono alla Croce Rossa Italiana ove siano in
-possesso di regolare permesso di
soggiorno.
-10.3. L’iscrizione alla Croce
Rossa Italiana è subordinata esclusivamente alla piena
-adesione ai Principi fondamentali
del Movimento.
+10.1. Tutti, senza alcuna
distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana.
+10.2. L’adesione ai Principi
Fondamentali è condizione per l’iscrizione alla Croce Rossa
+Italiana.
11.
SOCI
-11.1. I soci costituiscono la base
della Croce Rossa Italiana e, attraverso un sistema di
-rappresentanza, ne determinano la
governance, la politica e gli obiettivi a lunga
-scadenza. Tramite i suoi membri, la
Croce Rossa Italiana è in grado di identificare i
-bisogni della comunità e fornire
assistenza in maniera imparziale.
+11.1. I soci della Croce Rossa
Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne
+determinano la politica, la
strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i
+suoi membri, la Croce Rossa
Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in
+maniera imparziale.
11.2. I soci della Croce Rossa
italiana si distinguono in volontari, sostenitori, onorari e
temporanei.
-11.3. I Soci volontari sono persone
fisiche che svolgono in maniera regolare un’attività di
-volontariato per la Croce Rossa
Italiana e ne eleggono gli organismi. Essi entrano a
-far parte dell’Associazione a
seguito della frequenza di un corso di formazione
-organizzato in sede locale nel
rispetto della normativa nazionale, che stabilisce
-altresì l’ammontare della quota
associativa annuale. Un Regolamento, approvato
-dal Consiglio Direttivo Nazionale,
disciplina l’organizzazione, le attività, la
-formazione e l’ordinamento dei
volontari.
-11.4. I Soci sostenitori sono
persone fisiche o giuridiche che dimostrano la propria
-adesione ai Principi mediante il
versamento di un contributo economico a sostegno
-dell’azione associativa. Essi
entrano a far parte dell’Associazione con il versamento
-del contributo, stabilito a livello
nazionale in misura maggiore rispetto alla quota
-associativa annuale.
-11.5. I Soci onorari sono persone
fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali
+11.3. All’atto della loro
iscrizione alla Croce Rossa Italiana, tutti i soci manifestano
+formale adesione ai Principi
Fondamentali e sottoscrivono il codice etico.
+11.4. I Soci volontari sono persone
fisiche che svolgono in maniera regolare e
+continuativa un’attività di
volontariato per la Croce Rossa Italiana e ne eleggono gli
+organi statutariamente previsti.
Essi entrano a far parte dell’Associazione a seguito
+della frequenza di un corso di
formazione organizzato in sede locale nel rispetto
+della normativa nazionale, che
stabilisce altresì l’ammontare della quota associativa
+annuale. Un regolamento, approvato
dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina
+l’organizzazione, le attività,
la formazione e l’ordinamento dei volontari.
+11.5. I Soci sostenitori sono
persone fisiche o giuridiche che versano un contributo
+economico a sostegno dell’azione
associativa. Essi entrano a far parte
+dell’Associazione con il
versamento del contributo, stabilito a livello nazionale.
+Fanno parte della categoria dei
Soci sostenitori anche coloro i quali frequentano il
+corso di formazione per diventare
Soci volontari e le allieve Infermiere Volontarie
+della C.R.I.
+11.6. I Soci onorari sono persone
fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali
meriti in campo umanitario e
sociale oppure persone fisiche che hanno reso servizi
straordinari alla Croce Rossa
Italiana. Competente a designare i Soci onorari è il
Consiglio Direttivo Nazionale.
. I Soci temporanei sono persone
fisiche, temporaneamente reclutate in ragione della
loro professionalità, da impiegare in
caso di necessità per interventi di soccorso ed
umanitari. Essi entrano a far parte
dell’Associazione a seguito della frequenza di un
percorso informativo organizzato in
sede locale nel rispetto della normativa
nazionale. Versano la quota
associativa annuale solo se impiegati per gli interventi
di cui al presente comma.
-11.7. Tutti i Soci manifestano
formale adesione ai Principi fondamentali e sottoscrivono il
-codice deontologico all’atto
della loro iscrizione alla C.R.I.
-11.8. Presso i Comitati C.R.I. a
tutti i livelli è costituito un Ufficio Soci che cura la tenuta
-ed il costante aggiornamento del
libro Soci, conformemente a quanto stabilito dal
-Regolamento.
+11.8. Presso i Comitati della Croce
Rossa Italiana è istituito il libro soci, comprensivo di
+tutte le categorie di cui al
presente articolo. Il Presidente del Comitato C.R.I. ne è
+responsabile, ne cura la tenuta ed
il costante aggiornamento e ne trasmette i
+contenuti, nel rispetto delle norme
che disciplinano la tutela dei dati personali, al
+Comitato Regionale C.R.I., dove
viene redatto l’elenco soci consolidato. Il
+Presidente del Comitato Regionale
C.R.I. provvede, a sua volta, a trasmettere i dati
+al Comitato Nazionale, competente a
tenere il registro nazionale dei Soci della
+Croce Rossa Italiana.
+ORGANISMI VOLONTARISTICI AUSILIARI
DELLE FORZE ARMATE
12.1. Rientrano nella categoria dei
soci volontari di cui all’articolo precedente gli
appartenenti ai seguenti organismi
volontaristici della Croce Rossa Italiana ausiliari
delle Forze armate, purché in regola
con il versamento delle quote associative:
a. Corpo militare volontario della
C.R.I.;
b. Corpo delle Infermiere Volontarie
della C.R.I.
-12.2. I Corpi ausiliari delle Forze
armate dipendono direttamente dal Presidente
-nazionale della Croce Rossa
Italiana. Ad essi si applicano le norme previste dal
-decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come
-vigenti. Il Presidente Nazionale
approva un regolamento di organizzazione dei
-membri dei Corpi ausiliari quanto
svolgono attività non ausiliarie o attività che,
-comunque, non rientrano nei compiti
specificamente a loro attribuiti dalla legge.
-12.3. I Corpi ausiliari delle Forze
armate informano i Presidenti del competente livello
-territoriale di tutte le attività
che organizzano e svolgono, salvo quelle coperte da
-riservatezza militare.
-12.4. A tutti i livelli
territoriali i rappresentanti dei Corpi ausiliari delle Forze armate,
ove
-costituiti, intervengono ai lavori
dei Consigli Direttivi secondo le modalità di cui agli
-articoli 273 e 993 del D.P.R. 15
marzo 2010, n. 90, nel testo vigente.
-12.5. A norma della legge 25 giugno
1985, n. 342, i Corpi ausiliari delle Forze Armate
-celebrano il 25 giugno quale
ricorrenza della concessione della bandiera nazionale.
GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
-13.1. Ai Soci volontari di età
compresa fra i quattordici ed i trent’anni si applicano altresì
-le indicazioni della Federazione
Internazionale delle Società di Croce Rossa e
-Mezzaluna Rossa costituenti la
“Politica della Gioventù”.
-13.2. I Giovani della Croce Rossa
Italiana svolgono attività di confronto e partnership con
-i Giovani delle altre Società
Nazionali e sono parte attiva delle reti e dei network
-sovranazionali della Gioventù di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
-13.3. I Giovani della Croce Rossa
Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità,
-prendono parte agli organi di
coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza
-giovanile a livello nazionale e
territoriale.
-13.4. Il Consiglio Direttivo
Nazionale approva un documento che traccia la strategia, le
-idee, le azioni e le peculiarità
formative della gioventù.
-13.5. (aggiungere la struttura di
gioventù delle Società Nazionali spagnola, tedesca e
-finlandese, fra cui scegliere
quella più adatta alle necessità della Croce Rossa
-Italiana)
+13.1. La Croce Rossa Italiana
riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci volontari di
+età compresa fra i quattordici ed
i trentacinque anni, quali agenti di cambiamento,
+innovatori, ambasciatori
interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità
+e sostenitori dei vulnerabili.
+13.2. La Croce Rossa Italiana
riconosce che i Giovani si caratterizzano per essere il
+presente dell’Associazione, prima
ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e
+sostenere comunità che si basano
sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine, la Croce
+Rossa Italiana:
+a. riconosce la necessità di
attrarre e coinvolgere ,tramite il confronto tra pari, un
+sempre maggior numero di giovani;
+b. si impegna a promuovere lo
sviluppo dei giovani tramite la formazione, sia
+all’interno che all’esterno
dell’Associazione, a dotare i giovani volontari di
+adeguati strumenti ed a metterli in
condizione di avere un ruolo attivo nella
+pianificazione, nella conduzione e
nella partecipazione, tanto nelle attività
+volontaristiche quanto nel governo
dell’Associazione. Il Comitato Nazionale
+stanzia un apposito fondo per lo
scopo;
+c. garantisce l’autodeterminazione
dei giovani nella scelta della strategia della
+Croce Rossa Italiana in ambito
giovanile nonché nella scelta, democratica e
+partecipata, dei propri
rappresentanti. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale,
+su proposta dei Giovani della Croce
Rossa Italiana, approva un documento che
+traccia la strategia, le idee, le
azioni e le peculiarità formative della gioventù,
+nonché un regolamento che
disciplina gli organi rappresentativi dei Giovani a
+tutti i livelli e le rispettive
Consulte, quali luoghi di confronto, aggregazione e
+definizione delle iniziative con e
per i giovani.
+Ai Giovani della Croce Rossa
Italiana si applicano immediatamente, e senza
+necessità di apposito recepimento,
le indicazioni della Federazione Internazionale
+delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa costituenti la “Politica della
+Gioventù”.
+I Giovani della Croce Rossa
Italiana svolgono attività, anche di confronto, assieme
+ai Giovani delle altre Società
Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sono
+parte attiva delle reti
sovranazionali della Gioventù del Movimento Internazionale.
+I Giovani della Croce Rossa
Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità,
+prendono parte al Forum Nazionale
dei Giovani, di cui sono membri, nonché agli
+organi di coordinamento ed alle
piattaforme di rappresentanza giovanile a livello
+nazionale e territoriale.
+L’azione dei giovani è
pienamente integrata all’interno dei Comitati C.R.I. Ad ogni
+livello le attività di promozione
e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva
+sono approvate dai Consigli
Direttivi dei Comitati C.R.I. e rientrano nella relativa
+programmazione.
DIRITTI DEI SOCI
14.1. Ciascun Socio della Croce Rossa
Italiana nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto:
a. ad essere identificato come Socio
della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli
riceve apposito tesserino, la cui
foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo
Nazionale;
b. ad essere disciplinato da regole
chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
c. ad esprimere in ogni circostanza il
proprio pensiero attraverso comunicazioni
scritte o verbali in via gerarchica.
14.2. I Soci volontari, inoltre, hanno
diritto:
a. ad usufruire di locali idonei,
nonché di mezzi e materiali messi a disposizione
dall’Associazione;
b. se in servizio, ad usufruire di
idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella
dei distintivi, è disciplinata con
provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale;
c. ad ottenere l’anticipo oppure il
rimborso delle somme spese, in relazione a
missioni preventivamente approvate dal
Comitato di appartenenza, nonché
ottenere il rimborso delle spese di
vitto effettuate durante le ore di servizio, nel
rispetto della legge e dei regolamenti
vigenti;
d. a trasferirsi senza altra formalità
ad altro Comitato e con l’automatico
riconoscimento di anzianità, titoli e
qualifiche;
-e. ad un’assicurazione che copre
i rischi di responsabilità civile. In caso di
-esercitazioni e di impiego
operativo per emergenza si applicano le misure
-vigenti nel sistema nazionale di
Protezione Civile;
+e. ad un’assicurazione che
garantisca copre i rischi di malattie ed infortuni contratti
+durante il servizio per
l’Associazione, nonché – ove l’Assemblea del Comitato
+C.R.I. lo deliberi – ad
un’assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni
+patrimoniali e la tutela legale,
anche relativamente alle attività svolte in qualità di
+Presidente o membro di Consiglio
Direttivo;
f. a periodico accertamento sanitario,
in funzione delle attività svolte, a cura e con
oneri a carico del Comitato di
appartenenza, secondo quanto previsto da un
apposito regolamento approvato dal
Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto
dalla normativa vigente;
g. ad essere formati e preparati in
relazione alle attività da svolgere ed a prendere
parte agli eventi formativi
organizzati a tutti i livelli, così da assicurare
professionalità a qualsiasi tipo di
servizio reso all’interno ed all’esterno. Ogni
volontario C.R.I. ha il diritto di
prendere parte ai corsi di formazione e di
specializzazione organizzati, in
ragione del suo impegno nell’attività, della
disponibilità a seguire, al termine
dell’evento, le iniziative ed i progetti attivi nel
proprio Comitato C.R.I., nonché nel
rispetto delle proprie inclinazioni personali. I
Comitati C.R.I. hanno l’obbligo di
porre in essere quanto necessario per
assicurare l’esercizio di tale
diritto;
h. ad essere informati periodicamente
dell’andamento delle attività e delle iniziative
avviate;
i. a partecipare, con voto personale,
libero, uguale e segreto alla designazione dei
-membri degli organi statutari
dell’Associazione. Sono titolari di elettorato attivo i
-Soci volontari, iscritti da almeno
un anno ed in regola con i versamenti della
-quota associativa annuale. Sono
titolari di elettorato passivo i Soci volontari,
-iscritti da almeno due anni,
maggiorenni ed in regola con i versamenti della
-quota associativa annuale. Le
Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i
-diritti di elettorato attivo e
passivo al momento dell’ottenimento della matricola,
-purché in regola con i versamenti
della quota associativa annuale. L’eventuale
-elezione ad una carica di un Socio
non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.
+membri degli
organi statutari dell’Associazione.
+I Soci volontari:
+a. sono titolari di elettorato
attivo se iscritti da almeno un anno ed in regola con i
+versamenti della quota associativa
annuale;
+b. sono titolari di elettorato
passivo se iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed
+in regola con i versamenti della
quota associativa annuale.
+Gli appartenenti al Corpo militare
volontario della C.R.I. acquisiscono i diritti di
+elettorato attivo e passivo
conformemente al comma precedente ed esclusivamente
+se svolgono servizio in maniera
regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo
+requisito è certificato dal
competente Centro di Mobilitazione sulla base dei precetti
+spiccati.
+Le Infermiere Volontarie della
C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e
+passivo al momento dell’ottenimento
della matricola, purché in regola con i
+versamenti della quota associativa
annuale.
+Il percepimento di emolumenti a
qualsiasi titolo da parte della Croce Rossa Italiana
+comporta, per l’intera durata del
rapporto oneroso, la sospensione dei diritti
+elettorali.
+14.7. L’eventuale elezione ad una
carica di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti
+è nulla.
15.1. L’azione dei Soci C.R.I.
presuppone un intervento a monte, volto ad assicurare
professionalità a qualsiasi tipo di
servizio reso all’interno ed all’esterno. La
formazione è strumentale alla
crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione
del Volontario ed allo sviluppo
dell’Associazione.
15.2. La Croce Rossa Italiana
organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle
attività, caratterizzati da qualità,
professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai
-progetti organizzati ai vari
livelli. Può, a tal fine, istituire Scuole regionali o
-interregionali o delle provincie
autonome, ponendole in rete con la Scuola
-nazionale. I relativi Regolamenti
sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale
-della C.R.I.
+progetti organizzati ai vari
livelli. Può, a tal fine, istituire Centri di formazione
+regionali o interregionali o delle
Provincie Autonome, ponendoli in rete con la
+Scuola nazionale. Il relativo
regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo
+Nazionale della C.R.I.
16.
DOVERI DEI SOCI
16.1. Ciascun Socio della Croce Rossa
Italiana deve mantenere un comportamento
corretto e degno dell’Associazione
cui appartiene. In particolare è tenuto a:
a. osservare i Principi Fondamentali
del Movimento Internazionale di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli
emblemi e prevenirne gli abusi;
-b. osservare lealmente e
diligentemente lo Statuto, il codice deontologico, i
-regolamenti, le altre norme
vigenti;
+b. osservare lealmente e
diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le
+altre norme vigenti;
c. improntare il suo comportamento a
serietà ed impegno, in osservanza alle
disposizioni emanate dagli Organi
direttivi centrali e territoriali dell’Associazione
d. non coinvolgere la Croce Rossa
Italiana in attività di propaganda promossa o
organizzata da movimenti politici o
associazioni di chiara ispirazione politica;
e. seguire in ogni occasione, sia
all’interno della Croce Rossa Italiana che nei
contatti esterni, la via gerarchica
quale determinata dallo Statuto;
-f. tenere un comportamento
responsabile nell’utilizzo dei social media, avendo
-cura di specificare che le proprie
opinioni non coinvolgono l’intera Associazione,
-tutelare la riservatezza di tutti i
soggetti destinatari delle attività, evitare di
-associare l’uniforme e l’emblema
a discussioni di carattere politico, religioso o
-filosofico;
+f. tenere un comportamento
responsabile ad ogni livello e nell’utilizzo di ogni
+strumento di comunicazione esterna,
avendo cura di specificare che le proprie
+opinioni non coinvolgono l’intera
Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i
+soggetti destinatari delle
attività, evitare di associare l’uniforme e l’emblema a
+discussioni di carattere politico,
religioso o filosofico;
g. versare annualmente la quota
associativa entro i termini stabiliti.
16.2. I Soci volontari, inoltre, sono
tenuti a:
a. usare nei rapporti con i terzi
cortesia, comprensione, fermezza ed onestà,
nonché operare con imparzialità e
rispetto verso tutti i soggetti destinatari
dell’attività;
b. osservare rigorosa riservatezza su
quanto udito, visto o fatto durante l’attività di
servizio;
c. rispettare ed utilizzare
adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti
e qualsiasi altro tipo di materiale
appartenente alla Croce Rossa Italiana;
-d. non iscriversi ad associazioni
che perseguono finalità in contrasto con i principi
-del Movimento Internazionale e/o
ricoprire incarichi in associazioni che svolgono
-attività concorrenziali a quelle
della Croce Rossa Italiana;
+d. non essere iscritti né
iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in
+contrasto con i principi del
Movimento Internazionale e/o che svolgono attività
+direttamente concorrenziali a
quelle della Croce Rossa Italiana. Le fattispecie di
+incompatibilità sono disciplinate
dal Codice etico;
e. partecipare attivamente alle
Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.
16.3. Se il Socio volontario è
designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento
dell’Associazione, è altresì
tenuto a:
a. garantire la trasparenza delle
decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le
nuove attività, rendere semplice
l’accesso alle vigenti normative ed assicurare
massima pubblicità alle relative
innovazioni;
b. prendere parte attiva all’organismo
per la durata prevista;
c. approfondire la natura e la
funzione dell’organismo stesso;
d. prepararsi adeguatamente per la
trattazione dei temi posti all’ordine del giorno
delle riunioni, anche raccogliendo
valutazioni e consigli degli altri Soci;
e. astenersi dal decidere su materie
in cui è parte in causa;
f. assicurarsi che venga tenuta una
fedele verbalizzazione della riunioni;
g. garantire, al termine del mandato,
la trasmissione esaustiva di informazioni e
documentazioni per favorire la
continuità e l’azione efficace di chi subentra.
16.4. La violazione dei doveri è
sanzionabile, secondo quanto previsto dai successivi
articoli.
17.
PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO
17.1. Ogni socio può rassegnare le
dimissioni per iscritto ed in qualsiasi momento.
-17.2. I Soci volontari decadono in
caso di mancato pagamento della quota associativa
-annuale.
+17.2. I Soci volontari decadono:
+a. in caso di mancato pagamento
della quota associativa annuale entro i termini
+inderogabili stabiliti dal
Consiglio Direttivo Nazionale;
+b. in caso di inattività, come
disciplinata dal regolamento nazionale di cui al
+precedente articolo 11.4.
17.3. L’adesione dei Soci
sostenitori scade dopo dodici mesi, salvo rinnovo.
17.4. Lo status di Socio si perde
anche in caso di radiazione.
18.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
18.1. Ai Soci, in rapporto alla
gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio,
possono essere applicati i
provvedimenti disciplinari del richiamo, dell’ammonizione
scritta, della sospensione temporanea
per un periodo massimo di sei mesi e della
radiazione. Sono fatte salve le
disposizioni di legge in materia disciplinare in vigore
-per i Corpi C.R.I. ausiliari delle
FF.AA.
+per i Corpi Ausiliari, quando
operanti come tali nell’ambito delle norme di legge loro
+riferite.
18.2. I provvedimenti disciplinari
sono comminati dietro contestazione del comportamento
all’interessato, che deve essere
messo in condizione di conoscere:
a. l’oggetto del procedimento
promosso;
b. l’ufficio e la persona
responsabile del procedimento;
c. la data entro la quale deve
concludersi il procedimento;
-d. l’ufficio in cui si può
prendere visione degli atti e potersi così discolpare.
-18.3. I provvedimenti disciplinari
della sospensione temporanea e della radiazione sono
-deliberati dal competente Consiglio
Direttivo Regionale costituito quale Collegio
+d. l’ufficio in cui si può
prendere visione degli atti e potersi così personalmente
+discolpare.
+18.3. Il provvedimento disciplinare
del richiamo è di competenza del Presidente del
+Comitato C.R.I.
+18.4. Il provvedimento disciplinare
dell’ammonizione scritta è di competenza del Consiglio
+Direttivo del Comitato C.R.I.;
l’ammonizione scritta è annotata nel fascicolo
+personale del Socio.
+18.5. I provvedimenti disciplinari
della sospensione temporanea e della radiazione sono
+deliberati dal competente Consiglio
Direttivo Regionale in funzione di Collegio
disciplinare.
-18.4. È costituito un Collegio
disciplinare nazionale, eletto dall’Assemblea Nazionale e
+18.6. È costituito un Collegio
disciplinare nazionale, eletto dall’Assemblea Nazionale e
composto da
cinque Soci di comprovata etica associativa, in possesso di adeguate
competenze
giuridiche, e che non ricoprano cariche statutarie né alcun altro
incarico
associativo. Il Collegio disciplinare nazionale è competente in
ordine ai
provvedimenti
disciplinari sui Presidenti e sui membri dei Consigli Direttivi a
tutti i
livelli, nonché
sui ricorsi in appello presentati sui provvedimenti adottati dai
Collegi
disciplinari
regionali.
-18.5. Un regolamento, approvato dal
Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le
+18.7. Un regolamento, approvato dal
Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le
fattispecie che
comportano l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari, le
modalità di
adozione, i
ricorsi, nonché la composizione, l’elezione, la durata ed il
funzionamento del
Collegio disciplinare nazionale.
19.
RICONOSCIMENTI
19.1. La Croce Rossa Italiana
conferisce riconoscimenti a chi si distingue nelle attività di
volontariato o nel sostegno,
collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei
principi e degli obiettivi di Croce
rossa.
19.2. I riconoscimenti si distinguono
in onorificenze per merito, benemerenze e croci di
anzianità di servizio.
19.3. Un regolamento, adottato dal
Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le modalità
per il conferimento dei
riconoscimenti.
TITOLO IV – ORDINAMENTO
20.
PRINCIPI GENERALI
-20.1. L’ordinamento della Croce
Rossa Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà e di
-separazione tra le funzioni di
indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonché
-ai criteri di efficacia, efficienza
ed economicità.
+20.1. L’ordinamento della Croce
Rossa Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà, di
+democrazia ed elettività delle
cariche associative, di separazione tra le funzioni di
+indirizzo e controllo e le funzioni
operative, nonché ai criteri di efficacia, efficienza
+ed economicità.
20.2. La struttura organizzativa deve
facilitare i Soci al perseguimento degli obiettivi
statutari dell’Associazione.
20.3. La Croce Rossa Italiana si
articola in:
a. un’organizzazione locale
articolata in Comitati, che agisce sul territorio;
b. un’organizzazione regionale
articolata in Comitati Regionali e delle provincie
-autonome, che coordina e controlla,
mediante specifiche attribuzioni, l’attività dei
-Comitati della regione;
+Autonome di Trento e Bolzano, che
coordina e controlla, mediante specifiche
+attribuzioni, l’attività dei
Comitati della regione;
c. un’organizzazione nazionale, che
stabilisce la strategia dell’Associazione ed
approva le normative generali,
denominata Comitato Nazionale.
21.
COMITATI
21.1. I Comitati della Croce Rossa
Italiana sono il nucleo essenziale dell’Associazione e
consentono all’Associazione medesima
di estendere le sue attività statutarie a tutto
il territorio nazionale.
21.2. Ai Comitati afferiscono i Soci
della Croce Rossa Italiana.
-21.3. I Comitati sono costituiti in
un ambito territoriale omogeneo, pari a quello di un
-Comune, di una municipalità di
un’Area Metropolitana o di più Comuni di modeste
-dimensioni ed uniti tra loro per
legami associativi, geografici o storici.
+21.3. I Comitati sono costituiti in
un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello
+di un Comune, di una o più
municipalità di un’Area Metropolitana o di più Comuni di
+modeste dimensioni ed uniti tra
loro per legami associativi, geografici o storici. Nella
+costituzione dei Comitati si tiene
conto delle esigenze e delle risorse del territorio
+nonché dell’organizzazione
politica dello Stato. I Comitati sono denominati con
+l’indicazione del territorio in
cui sono costituiti.
21.4. I Comitati sono economicamente
autosufficienti e rispondono direttamente dei
propri atti.
21.5. I Comitati, secondo le
disposizioni della legge e del presente Statuto, operano con
autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, finanziaria ed operativa
nell’ambito del coordinamento dei
Comitati Regionali.
-21.6. I Comitati sono obbligati a
rendere conto del proprio operato ai Comitati Regionali,
-al cui controllo di legittimità,
di indirizzo e di rispondenza agli interessi
-dell’Associazione sono soggetti.
-21.7. L’istituzione dei Comitati
è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta
+21.6. I Comitati possono disporre
l’approvvigionamento di beni e servizi ed approvano la
+pianta organica relativa al
fabbisogno del personale dipendente in sede locale.
+21.7. I Comitati rendono conto del
proprio operato ai Comitati Regionali, al cui controllo di
+legittimità e di rispondenza agli
interessi dell’Associazione sono soggetti.
+21.8. L’istituzione dei Comitati
è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta
del Comitato Regionale di competenza,
previa verifica della sussistenza dei requisiti
concernenti il numero minimo dei soci,
la presenza di adeguate risorse
economiche, sufficienti a garantire lo
svolgimento delle attività. Con la medesima
procedura, verificata la perdita dei
requisiti previsti, è disposto lo scioglimento del
Comitato, il trasferimento dei Soci e
l’accorpamento del suo territorio ad uno o più
Comitati limitrofi.
-21.8. Il Consiglio Direttivo
Regionale propone il commissariamento del Comitato in caso
+21.9. Il Consiglio Direttivo
Regionale propone il commissariamento del Comitato in caso
di gravi irregolarità nella gestione
o di impossibilità di funzionamento del Comitato
e, comunque, nel caso in cui il conto
consuntivo del Comitato evidenzi un risultato
negativo. Ove necessario, al relativo
ripiano si provvede in ambito regionale.
Qualora ne ricorrano i presupposti, il
Comitato Regionale può proporre lo
scioglimento del Comitato ai sensi del
comma precedente, fatta salva l’eventuale
azione di responsabilità.
-21.9. I Comitati sono iscritti ai
registri delle organizzazioni di volontariato.
-21.10. I Comitati possono
costituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del
+21.10. A norma del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i Comitati sono iscritti ai
+registri delle organizzazioni di
volontariato.
+21.11. I Comitati possono
costituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del
territorio di competenza. Le Sedi
della Croce Rossa Italiana sono prive di
autonomia amministrativa e
decisionale.
-21.11. Sono organi del Comitato:
+21.12. Sono organi del Comitato:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente.
22.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
22.1. L’Assemblea dei Soci è
costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato e
titolari
del diritto di elettorato attivo.
22.2. L’Assemblea dei Soci:
a. elegge il Presidente ed i membri
del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;
b. approva le linee generali di
sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella
carta dei servizi, il piano delle
attività e delle conseguenti iniziative formative, il
bilancio di previsione redatto per il
raggiungimento di tali obiettivi, nonché la
relazione annuale delle attività ed
il conto consuntivo.
@@ -647,518 +744,572 @@
contenente l’ordine del giorno,
affisso all’albo del Comitato almeno quindici giorni
prima della data fissata per la
riunione. L’avviso di convocazione è inviato anche al
Presidente del Comitato C.R.I.
sovraordinato.
22.4. L’Assemblea dei Soci è
presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero
dei presenti.
22.5. L’Assemblea dei Soci adotta le
proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo
che lo Statuto preveda una maggioranza
speciale.
22.6. Dell’Assemblea è redatto
apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un
segretario all’uopo nominato, e
trasmesso al Presidente del Comitato C.R.I.
sovraordinato entro i successivi
quindici giorni.
23.
CONSIGLIO DIRETTIVO
-23.1. Il Consiglio Direttivo è
composto dal Presidente, che lo presiede, da due Vice
-Presidenti e da due Consiglieri.
-23.2. Il Consiglio Direttivo è
eletto, in lista collegata, dai Soci volontari del Comitato in
-possesso del diritto di elettorato
attivo. All’interno della lista devono essere
-comprese almeno due donne (di cui
almeno una candidata come Presidente o
-come Vice Presidente) ed almeno un
Giovane della Croce Rossa Italiana
-(candidato come Vice Presidente).
+23.1. Il Consiglio Direttivo è
composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice
+Presidente e da tre Consiglieri.
+23.2. Il Consiglio Direttivo è
eletto dai Soci volontari del Comitato in possesso del diritto di
+elettorato attivo. Le modalità di
elezione sono stabilite all’interno di un regolamento
+elettorale approvato dall’Assemblea
Nazionale. In ogni caso, all’interno del
+Consiglio devono essere ricompresi
entrambi i generi ed un rappresentante dei
+Giovani della Croce Rossa
Italiana.
23.3. Il Consiglio Direttivo:
a. delibera in merito ai programmi ed
ai piani di attività e indica le priorità e gli
obiettivi strategici del Comitato, in
coerenza con quanto disposto dall’Assemblea
dei Soci;
b. predispone la carta dei servizi, il
piano delle attività e delle conseguenti iniziative
formative, il bilancio di previsione
redatto per il raggiungimento di tali obiettivi,
nonché la relazione annuale delle
attività ed il conto consuntivo;
c. approva le variazioni di bilancio
apportate per raggiungere gli obiettivi approvati
dall’Assemblea dei Soci;
d. coordina, anche per il tramite di
delegati e referenti di progetto, le attività del
Comitato e ne verifica la rispondenza
alle esigenze locali ed alla
programmazione nazionale e regionale.
-23.4. Il Consiglio Direttivo dura
in carica quattro anni. I membri non possono essere
-confermati più di una volta
consecutivamente.
+23.4. Alla prima seduta, il
Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del
+Presidente, il Vice Presidente. Il
Vice Presidente svolge le funzioni in caso di
+assenza o impedimento del
Presidente.
+23.5. Il Consiglio Direttivo rimane
in carica quattro anni. I membri non possono essere
+rieletti più di una volta
consecutivamente.
24.
PRESIDENTE
24.1. Il Presidente:
a. rappresenta la Croce Rossa Italiana
nell’ambito territoriale del Comitato;
b. rappresenta tutti i Soci del
Comitato;
c. cura in via esclusiva, salvo
delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri
-enti ed associazioni esterni.
-24.2. Il Presidente può
individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario, che ne
-svolge le funzioni in caso di sua
assenza o impedimento. Della nomina deve essere
-data comunicazione formale al
Presidente del Comitato sovraordinato.
-24.3. Il Presidente dura in carica
quattro anni e può essere riconfermato una sola volta
+enti ed associazioni esterni;
+d. esercita funzioni di
rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del
+Comitato.
+24.2. Il Presidente rimane in
carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta
consecutivamente. In ogni caso, è
immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi
abbia ricoperto il mandato di vertice
del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto
anni consecutivi.
-24.4. Il Presidente può essere
sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, su richiesta di almeno
-un terzo dei componenti. La mozione
di sfiducia è approvata a maggioranza
-assoluta dei Soci volontari
titolari del diritto di elettorato attivo e provoca la
-decadenza del Presidente e del
Consiglio Direttivo, l’immediata nomina di un
-Commissario e l’indizione delle
elezioni.
+24.3. Il Presidente può essere
sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, su richiesta di
+inserimento all’ordine del giorno
di almeno un terzo dei componenti. La mozione di
+sfiducia, che può essere proposta
una sola volta nell’arco del mandato, è approvata
+a maggioranza di due terzi dei Soci
volontari titolari del diritto di elettorato attivo
+presenti alla seduta, e provoca la
decadenza del Presidente e del Consiglio
+Direttivo, nonché l’immediata
nomina di un Commissario, che svolge le funzioni
+attribuite al Presidente ed al
Consiglio Direttivo.
25.
LOCALITÀ OVE SONO PRESENTI MINORANZE
LINGUISTICHE
25.1. Nei Comuni ove sono presenti
minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione, dai
trattati internazionali e dalle leggi
dello Stato, i Comitati hanno diritto ad utilizzare le
vigenti normative ed il materiale,
anche promozionale, in modalità bilingue.
25.2. In sede di candidature alle
cariche locali è posta in essere ogni utile iniziativa al fine
di assicurare la rappresentatività
dei diversi ceppi linguistici.
25.3. Il Comitato Nazionale ed i
Comitati Regionali assicurano il necessario supporto.
26.
COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCIE
AUTONOME
26.1. I Comitati Regionali e delle
provincie autonome di Trento e Bolzano:
a. svolgono compiti in materia
associativa attribuiti dalla legge e dal presente
Statuto;
b. svolgono azione di controllo e
coordinamento dell’attività della Croce Rossa
Italiana all’interno dei rispettivi
territori;
-c. esercitano
poteri di indirizzo sui Comitati circa le attività svolte nel
territorio;
+c. indicano le strategie di
indirizzo sui Comitati circa le attività da svolgere nel
+territorio;
d. possono organizzare attività e
stipulare convenzioni o accordi che coinvolgono
l’intero territorio regionale o
della provincia autonoma;
-e. hanno la gestione del patrimonio
associativo all’interno della regione;
-f. approvano la pianta organica del
personale dipendente in tutta le regione e ne
-hanno la gestione;
+e. istituiscono i Centri di
formazione regionali per il perseguimento delle finalità di
+cui all’articolo 15 del presente
Statuto;
+f. approvano la pianta organica del
personale dipendente relativo al solo livello
+regionale e ne hanno la gestione;
g. possono disporre la
centralizzazione su base regionale delle procedure di
approvvigionamento di beni e servizi;
h. si interfacciano istituzionalmente
con le autorità regionali, gli enti e le
associazioni di rilevanza regionale.
-26.2. I Comitati Regionali sono
iscritti ai registri regionali e provinciali delle organizzazioni
-di volontariato nonché ai registri
regionali e provinciali delle associazioni di
-promozione sociale.
-26.3. Le entrate del Comitato
Regionale sono costituite dai contributi dei Comitati e del
-Comitato Nazionale elargiti sulla
base di apposito regolamento, da donazioni, lasciti
-e dai corrispettivi derivanti
dall’attività del Comitato Regionale medesimo.
+26.2. A norma del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i Comitati Regionali
+sono iscritti ai registri regionali
e provinciali delle organizzazioni di volontariato
+nonché ai registri regionali e
provinciali delle associazioni di promozione sociale.
+26.3. Le entrate del Comitato
Regionale sono costituite:
+a. da contributi e sovvenzioni di
qualsiasi natura, provenienti dalle Regioni e da
+ogni altro ente pubblico e
privato;
+b. da donazioni, lasciti,
oblazioni, pubbliche raccolte di fondi;
+c. dai corrispettivi derivanti
dall’attività del Comitato Regionale medesimo;
+d. dai contributi dei Comitati e
del Comitato Nazionale, elargiti sulla base di
+apposito regolamento.
26.4. Sono organi del Comitato
Regionale:
a. l’Assemblea Regionale;
b. il Consiglio Direttivo Regionale;
c. il Presidente Regionale.
27.
L’ASSEMBLEA REGIONALE
27.1. L’Assemblea Regionale è
costituita dal Presidente Regionale, che la presiede, dai
membri del Consiglio Direttivo
Regionale e dai Presidenti dei Comitati istituiti nella
-regione.
+regione. In caso di assenza o
impedimento, i Presidenti dei Comitati possono
+delegare in loro vece i Vice
Presidenti.
27.2. L’Assemblea Regionale approva
le linee generali di sviluppo dell’attività della
regione, consistenti nel piano delle
attività e delle conseguenti iniziative formative, il
bilancio di previsione redatto per il
raggiungimento di tali obiettivi, nonché la
-relazione annuale delle attività
ed il conto consuntivo.
+relazione annuale delle attività
ed il conto consuntivo. Delibera, inoltre, in ordine alle
+competenze di cui ai punti d) e g)
del precedente articolo 26.1.
27.3. L’Assemblea Regionale si
riunisce almeno due volte l’anno in via ordinaria e, in via
straordinaria, ogni qual volta il
Consiglio Direttivo, ovvero un terzo dei componenti
ne faccia richiesta. La convocazione è
disposta dal Presidente tramite avviso,
contenente l’ordine del giorno,
affisso all’albo e pubblicato sul sito internet
istituzionale almeno quindici giorni
prima della data fissata per la riunione. L’avviso
di convocazione è inviato anche al
Presidente del Comitato Nazionale.
27.4. L’Assemblea Regionale è
presieduta dal Presidente Regionale ed è validamente
costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti.
27.5. L’Assemblea Regionale adotta
le proprie decisioni a maggioranza dei presenti,
salvo che lo Statuto preveda una
maggioranza speciale.
27.6. Dell’Assemblea è redatto
apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un
segretario all’uopo nominato, e
trasmesso al Presidente Nazionale entro i
successivi quindici giorni.
28.
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
28.1. Il Consiglio Direttivo Regionale
è composto dal Presidente Regionale, che lo
presiede, da due Vice Presidenti e da
due Consiglieri.
-28.2. Il Consiglio Direttivo
Regionale è eletto, in lista collegata, dai Presidenti dei Comitati
-istituiti nella regione. Nel caso
in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque
-Comitati, il Presidente ed i membri
del Consiglio sono eletti da tutti i Soci volontari
-titolari del diritto di elettorato
attivo. All’interno della lista devono essere comprese
-almeno due donne (di cui almeno una
candidata come Presidente o come Vice
-Presidente) ed almeno un Giovane
della Croce Rossa Italiana (candidato come
-Vice Presidente).
+28.2. Il Consiglio Direttivo
Regionale è eletto dai Presidenti dei Comitati istituiti nella
+regione. Nel caso in cui nel
territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, il
+Presidente ed i membri del
Consiglio sono eletti da tutti i Soci volontari della
+regione titolari del diritto di
elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite
+all’interno di un regolamento
elettorale approvato dall’Assemblea Nazionale. In ogni
+caso, all’interno del Consiglio
devono essere ricompresi entrambi i generi ed
+almeno un rappresentante dei
Giovani della Croce Rossa Italiana, che svolge le
+funzioni di Vice Presidente.
28.3. Il Consiglio Direttivo
Regionale:
a. delibera in merito ai programmi ed
ai piani di attività regionali e indica le priorità
e gli obiettivi strategici della
regionale in coerenza con quanto disposto
dall’Assemblea Regionale;
b. predispone il piano delle attività
e delle conseguenti iniziative formative, il
bilancio di previsione redatto per il
raggiungimento di tali obiettivi, nonché la
relazione annuale delle attività ed
il conto consuntivo;
c. approva le variazioni di bilancio
apportate per raggiungere gli obiettivi approvati
dall’Assemblea Regionale;
d. nomina e revoca il Segretario del
Comitato Regionale, cui affida i compiti di
gestione operativa. Il Segretario
Regionale risponde del raggiungimento degli
-obiettivi che il Consiglio
Direttivo gli affida. Un Regolamento stabilisce le
-modalità di assunzione del
Segretario. In ogni caso, il Segretario regionale
-decade al momento della decadenza
del Consiglio Direttivo che l’ha nominato.
+obiettivi che il Consiglio
Direttivo gli affida. Un regolamento stabilisce le modalità
+di assunzione del Segretario. In
ogni caso, il Segretario regionale decade al
+momento della decadenza del
Consiglio Direttivo che l’ha nominato.
e. coordina, anche per il tramite di
delegati e referenti di progetto, le attività
regionali e ne verifica la rispondenza
alle esigenze regionali ed alla
programmazione nazionale e locale;
f. nomina i revisori dei conti o gli
organi esterni di certificazione dei bilanci dei
Comitati della regione, che provvedono
a relazionare periodicamente.
28.4. Il Consiglio Direttivo Regionale
rimane in carica quattro anni. I membri non possono
essere rieletti più di una volta
consecutivamente.
29.
PRESIDENTE REGIONALE
29.1. Il Presidente Regionale:
a. rappresenta la Croce Rossa Italiana
in ambito regionale;
b. rappresenta tutti i Soci della
regione;
c. cura in via esclusiva, salvo
delega, i rapporti con le autorità regionali e con gli
altri enti ed associazioni di
rilevanza regionale;
-d. nomina, sentiti i Presidenti dei
Comitati costituiti in ciascuna provincia o area
-metropolitana, un referente della
Croce Rossa Italiana per i rapporti con
-l’Amministrazione provinciale o
dell’area metropolitana, la Prefettura e gli altri
+d. esercita funzioni di
rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del
+Comitato Regionale;
+e. nomina, su proposta dei
Presidenti dei Comitati costituiti in ciascuna provincia o
+Città metropolitana, un referente
della Croce Rossa Italiana per i rapporti con
+l’Amministrazione provinciale o
della Città Metropolitana, la Prefettura e gli altri
organi ed amministrazioni su scala
provinciale. Sono fatte salve le specifiche
competenze attribuite ai Corpi
Ausiliari dalla normativa vigente in materia di
difesa civile.
29.2. Il Presidente Regionale può
individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario,
che ne svolge le funzioni in caso di
sua assenza o impedimento. Della nomina deve
essere data comunicazione formale al
Presidente Nazionale ed ai presidenti dei
Comitati della regione.
-29.3. Il Presidente Regionale dura
in carica quattro anni e può essere riconfermato una
-sola volta consecutivamente. In
ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo
-anche chi abbia ricoperto il
mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o
-nominato, per oltre otto anni
consecutivi.
+29.3. Il Presidente Regionale
rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola
+volta consecutivamente. In ogni
caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche
+chi abbia ricoperto il mandato di
vertice del Comitato Regionale, eletto o nominato,
+per oltre otto anni consecutivi.
29.4. Il Presidente Regionale può
essere sfiduciato dall’Assemblea Regionale, su
-richiesta di almeno un terzo dei
componenti. La mozione di sfiducia è approvata a
-maggioranza assoluta dei membri
dell’Assemblea e provoca la decadenza del
-Presidente e del Consiglio
Direttivo Regionale, l’immediata nomina di un
-Commissario e l’indizione delle
elezioni.
+richiesta di inserimento all’ordine
del giorno di almeno un terzo dei componenti. La
+mozione di sfiducia, che può
essere proposta una sola volta nell’arco del mandato,
+è approvata a maggioranza di due
terzi dei membri dell’Assemblea presenti alla
+seduta, e provoca la decadenza del
Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale,
+nonché l’immediata nomina di un
Commissario, che svolge le funzioni proprie del
+Presidente e del Consiglio
Direttivo Regionale.
30.
ORDINAMENTO DEI COMITATI COSTITUITI
NELLA CAPITALE D’ITALIA
30.1. Al fine di adeguare la struttura
alle peculiarità della Capitale d’Italia nonché
consentire una più incisiva presenza
della Croce Rossa Italiana all’interno dei
Municipi al servizio dei collettivi
vulnerabili, ai sensi e per gli effetti previsti dal
-presente Regolamento, l’ente Roma
Capitale è parificato ad una regione.
+presente Statuto, l’ente Roma
Capitale è parificato ad una regione.
30.2. Il Presidente, il Consiglio
Direttivo e l’Assemblea dei Soci capitolina sono titolari dei
medesimi poteri e funzioni dei
Comitati Regionali con competenza esclusiva sui
Comitati istituiti in Roma Capitale.
Possono curare le manifestazioni ufficiali della
Capitale, ove delegati dal Comitato
Nazionale.
30.3. I Comitati costituiti
all’interno dell’ente territoriale di Roma Capitale assumono la
denominazione dei rispettivi
Municipi.
31.
COMITATO NAZIONALE
31.1. Il Comitato Nazionale formula la
missione e la politica della Croce Rossa Italiana,
elabora la struttura e la cultura
necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati,
definisce i criteri che regolano i
rapporti con i collettivi vulnerabili, i beneficiari, i Soci
ed il personale dipendente.
31.2. Il Comitato Nazionale approva la
pianta organica del personale dipendente nel
livello nazionale e nelle unità
direttamente amministrate.
31.3. Il Comitato Nazionale ha sede in
Roma.
31.4. Sono organi del Comitato:
a. l’Assemblea Nazionale;
b. il Consiglio Direttivo Nazionale;
c. il Presidente Nazionale;
d. il Segretario Generale;
e. la Consulta Nazionale.
32.
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
32.1. L’Assemblea Nazionale è il
più alto organo rappresentativo della Croce Rossa
Italiana.
-32.2. L’Assemblea Nazionale è
costituita dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti
-Nazionali, dai Consiglieri
Nazionali, dai Presidenti dei Comitati Regionali C.R.I. e
-dai Presidenti dei Comitati C.R.I.
+32.2. L’Assemblea Nazionale è
costituita dal Presidente Nazionale, dai due Vice
+Presidenti Nazionali, dai due
Consiglieri Nazionali, dai Presidenti dei Comitati
+Regionali C.R.I., dai Presidenti
dei Comitati C.R.I. e dai vertici nazionali dei Corpi
+Ausiliari. In caso di assenza o
impedimento, i Presidenti dei Comitati possono
+delegare in loro vece i Vice
Presidenti.
32.3. L’Assemblea Nazionale:
a. definisce la missione e la politica
della Croce Rossa Italiana, approvandone il
relativo piano strategico;
b. approva il rapporto delle attività
e delle iniziative formative, come predisposto
dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c. determina l’ammontare delle quote
associative annuali;
d. delibera le modifiche statutarie a
maggioranza di due terzi dei componenti;
e. può approvare raccomandazioni in
ordine all’aggiornamento dei regolamenti;
f. verifica che le leggi nazionali
siano compatibili con gli obiettivi della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa.
+32.4. L’Assemblea Nazionale si
riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria e, in via
straordinaria, ogni qual volta il
Consiglio Direttivo, la Consulta Nazionale, ovvero un
terzo dei componenti ne faccia
richiesta. La convocazione è disposta dal Presidente
Nazionale tramite avviso, contenente
l’ordine del giorno, pubblicato sul sito internet
istituzionale almeno quindici giorni
prima della data fissata per la riunione.
+32.5. L’Assemblea Nazionale è
presieduta dal Presidente Nazionale ed è validamente
costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà dei componenti
e, in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei presenti.
+32.6. L’Assemblea Nazionale adotta
le proprie decisioni a maggioranza dei presenti,
salvo che lo Statuto preveda una
maggioranza speciale.
+32.7. Dell’Assemblea deve essere
redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede
e da un segretario all’uopo
nominato, e pubblicato sul sito internet istituzionale
entro i successivi quindici giorni.
33.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
33.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale
è composto dal Presidente Nazionale, che lo
presiede, da due Vice Presidenti e da
due Consiglieri.
-33.2. Il Consiglio Direttivo
Nazionale è eletto, in lista collegata, dai Presidenti dei Comitati
-e dai Presidenti dei Comitati
Regionali e delle provincie autonome. All’interno della
-lista devono essere comprese almeno
due donne (di cui almeno una candidata
-come Presidente o come Vice
Presidente) ed almeno un Giovane della Croce
-Rossa Italiana (candidato come Vice
Presidente).
+33.2. Il Consiglio Direttivo
Nazionale è eletto dai Presidenti dei Comitati e dai Presidenti
+dei Comitati Regionali e delle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Le modalità
+di elezione sono stabilite
all’interno di un regolamento elettorale approvato
+dall’Assemblea Nazionale. In ogni
caso, all’interno del Consiglio devono essere
+ricompresi entrambi i generi ed
almeno un rappresentante dei Giovani della Croce
+Rossa Italiana, che svolge le
funzioni di Vice Presidente.
33.3. Il Consiglio Direttivo
Nazionale:
a. delibera in merito ai programmi ed
ai piani di attività e indica le priorità e gli
obiettivi strategici della Croce Rossa
Italiana in coerenza con quanto disposto
dall’Assemblea Nazionale;
b. delibera il piano nazionale delle
attività e delle conseguenti iniziative formative;
c. approva il bilancio di previsione,
le relative variazioni, nonché la relazione
annuale delle attività ed il conto
consuntivo;
-d. approva i Regolamenti previsti
dal presente Statuto, acquisito il parere
-favorevole della Consulta
Nazionale;
+d. approva i regolamenti previsti
dal presente Statuto, acquisito il parere favorevole
+della Consulta Nazionale;
e. istituisce i Comitati C.R.I.;
f. coordina, anche per il tramite di
delegati e referenti di progetto, le attività
nazionali e ne verifica la rispondenza
alle esigenze della programmazione
nazionale.
-33.4. Il
Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni. I membri
non possono
-essere
confermati più di una volta consecutivamente.
+33.4. Il Consiglio Direttivo
Nazionale rimane in carica quattro anni. I membri non possono
+essere rieletti più di una volta
consecutivamente.
-34.1. Il Presidente:
-a. rappresenta la Croce Rossa
Italiana sia in Italia che all’estero;
+34.1. Il Presidente Nazionale:
+a. rappresenta la Croce Rossa
Italiana sia in Italia che all’estero, di fronte ai terzi
+ed in giudizio;
b. rappresenta tutti i Soci della
Croce Rossa Italiana;
c. cura rapporti con le altre Società
Nazionali e gli organi del Movimento, e siede di
diritto nei relativi consessi come
rappresentante della Croce Rossa Italiana;
d. cura i rapporti con le autorità
istituzionali della Repubblica Italiana e con gli altri
enti ed associazioni esterni a
diffusione nazionale;
e. in tempo di guerra ed al momento
della mobilitazione delle Forze armate dello
Stato, il presidente nazionale assume
tutti i poteri ai sensi della legge vigente;
f. in occasione di calamità di
rilievo nazionale o sovra regionale, assume il
coordinamento di tutti i servizi di
pronto intervento dell’Associazione.
34.2. Il Presidente Nazionale può
individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario,
che ne svolge le funzioni in caso di
sua assenza o impedimento. Della nomina deve
essere data comunicazione formale al
Consiglio Direttivo Nazionale, al Segretario
-Generale ed ai Presidenti dei
Comitati Regionali.
-34.3. Il Presidente Nazionale dura
in carica quattro anni e può essere riconfermato una
-sola volta consecutivamente. In
ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo
-anche chi abbia ricoperto il
mandato di vertice nazionale dell’Associazione, eletto o
+Generale ed ai Presidenti dei
Comitati Regionali e delle Provincie Autonome di
+Trento e Bolzano.
+34.3. Il Presidente Nazionale
rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola
+volta consecutivamente. In ogni
caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche
+chi abbia ricoperto il mandato di
vertice nazionale dell’Associazione, eletto o
nominato, per oltre otto anni
consecutivi.
34.4. Il Presidente Nazionale può
essere sfiduciato dall’Assemblea Nazionale, su
-richiesta di almeno un terzo dei
suoi componenti. La mozione di sfiducia è
-approvata a maggioranza assoluta
dei componenti l’Assemblea e provoca la
-decadenza del Presidente Nazionale
e del Consiglio Direttivo e l’immediata
-indizione delle elezioni. Nelle
more, svolge le funzioni del Consiglio Direttivo
-Nazionali un collegio di tre
Presidenti regionali estratti a sorte e presieduto dal più
-anziano per iscrizione
all’Associazione.
+richiesta di inserimento all’ordine
del giorno di almeno un terzo dei componenti. La
+mozione di sfiducia, che può
essere proposta una sola volta nell’arco del mandato,
+è approvata a maggioranza di due
terzi dei membri dell’Assemblea presenti alla
+seduta, e provoca la decadenza del
Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale,
+e l’immediata indizione delle
elezioni. Nelle more, svolge le funzioni proprie del
+Presidente e del Consiglio
Direttivo Nazionale un collegio di tre Presidenti Regionali
+estratti a sorte e presieduto dal
più anziano per iscrizione all’Associazione.
35.
CONSULTA NAZIONALE
35.1. La Consulta Nazionale è
composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai
-membri del Consiglio Direttivo
Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e
-delle provincie autonome.
+membri del Consiglio Direttivo
Nazionale, dai Presidenti dei Comitati Regionali e
+delle Provincie Autonome di Trento
e Bolzano e dal Presidente del Comitato
+capitolino.
35.2. La Consulta Nazionale si
riunisce di regola ogni due mesi e, in via straordinaria,
ogni qualvolta il Presidente o un
terzo dei componenti ne avveda la necessità.
35.3. La Consulta Nazionale:
a. assicura il costante coordinamento
e la leale cooperazione fra il livello nazionale
ed i livelli territoriali della Croce
Rossa Italiana;
b. esprime un parere sul
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario
Generale;
c. esprime un parere vincolante su
tutte le proposte di Regolamenti interni della
Croce Rossa Italiana.
36.
SEGRETARIO GENERALE
36.1. Il Segretario Generale è a capo
della gestione della Croce Rossa Italiana ed esplica
-le sue attività sotto l’autorità
del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo
-Nazionale.
+le sue attività seguendo le
direttive del Presidente Nazionale e del Consiglio
+Direttivo Nazionale.
36.2. Il Segretario Generale:
a. mette in pratica le decisioni del
Consiglio Direttivo Nazionale ed i mandati
affidatigli dall’Assemblea
Nazionale;
b. redige il bilancio preventivo, il
conto consuntivo ed i rapporti finanziari;
c. organizza i servizi del
Segretariato e ne decide la struttura conformemente alle
decisioni dell’Assemblea Nazionale e
del Consiglio Direttivo Nazionale. A tal
fine, può assumere personale
conformemente alla legge ed alla
regolamentazione interna. In ogni
caso, le linee guida sulla struttura del
Segretariato, sono soggette
all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
-d. è il rappresentante autorizzato
della Croce Rossa Italiana dinanzi a terzi ed in
-giudizio;
-e. esplica qualsiasi altra funzione
conferita dalla legge, dallo Statuto o affidata dal
+d. esplica qualsiasi altra funzione
conferita dalla legge, dallo Statuto o affidata dal
Consiglio Direttivo Nazionale o dal
Presidente Nazionale, e ne riferisce;
-f. partecipa con voto consultivo
alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale,
+e. partecipa con voto consultivo
alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale,
della Consulta Nazionale ed è di
diritto il segretario dell’Assemblea Nazionale.
36.3. Il Segretario Generale è
nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che può
revocarlo in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati. Un
Regolamento stabilisce le modalità di
assunzione del Segretario Generale. In ogni
-caso, il Segretario regionale
decade al momento della decadenza del Consiglio
+caso, il Segretario Generale decade
al momento della decadenza del Consiglio
Direttivo Nazionale che l’ha
nominato.
POTERE SOSTITUTIVO
37.1. In caso di grave ed
ingiustificata omissione o ritardo nell’adozione di atti o
nell’attivazione di procedure
regolamentari da parte di un Comitato, il Presidente
gerarchicamente sovraordinato, previa
formale diffida ad adempiere entro il termine
perentorio di dieci giorni, può
assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il
rispetto delle disposizioni contenute
nel presente Statuto.
38.
COMMISSARIAMENTO
38.1. Il commissariamento di un
Comitato è disposto nei seguenti casi:
a. qualora nel corso di una procedura
elettorale si registri la mancanza di candidati
o non si raggiunga il numero legale
per la validità della consultazione;
b. a seguito di mozione di sfiducia
avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;
c. in caso di gravi violazioni dello
Statuto da parte del Presidente o del Consiglio
Direttivo nel suo complesso. È
ammesso ricorso al Presidente Nazionale;
d. in caso di decadenza del Presidente
dalla carica, conseguente all’applicazione
-della sanzione
disciplinare della sospensione o dell’espulsione.
+della sanzione disciplinare della
sospensione o della radiazione.
38.2. In caso di dimissioni di un
Presidente prima della scadenza naturale del mandato, la
nomina del Commissario è disposta
solo ove il Vice Presidente non assicuri
l’ordinaria amministrazione delle
attività.
38.3. Il Commissario del Comitato:
a. è un Socio volontario della Croce
Rossa Italiana;
b. è nominato dal Presidente
Nazionale, su proposta del Presidente Regionale;
c. rimane in carica fino alla scadenza
naturale dell’originario mandato del Consiglio
Direttivo;
d. esercita, ove non sia disposto
altrimenti, i poteri del Presidente e del Consiglio
Direttivo;
e. non può trovarsi nelle situazioni
di incompatibilità di cui all’articolo seguente;
f. può essere sostituito prima dello
scadere del mandato con la stessa procedura
con cui è stato nominato.
38.4. Con le medesime procedure può
essere disposta la nomina di uno o due Vice
Commissari.
38.5. Per il commissariamento di un
Comitato Regionale e di provincia autonoma si
procede applicando, in quanto
compatibili, le norme di cui ai commi precedenti.
38.6. Il Commissariamento del livello
nazionale non è ammesso.
39.
INCOMPATIBILITÀ
39.1. Tutte le cariche elettive di cui
al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei
-Consigli Direttivi, nonché le
cariche di rappresentante, a tutti i livelli, dei Corpi
-ausiliari delle Forze armate sono
incompatibili:
+Consigli Direttivi, nonché le
cariche di vertice o rappresentante, a tutti i livelli, dei
+Corpi Ausiliari sono
incompatibili:
a. tra di loro;
b. con il percepimento di emolumenti
da parte della Croce Rossa Italiana, anche
indiretto (agenzie interinali,
cooperative, società partecipate);
c. con la titolarità di cariche
presso altro ente, società e/o associazione, che
persegue scopi ed attività
istituzionali analoghi a quelli della Croce Rossa
Italiana;
d. con la titolarità di cariche di
responsabilità e rappresentatività in partiti e
movimenti politici nonché alle
cariche elettive previste per le elezioni
amministrative locali, provinciali e
regionali, (ivi comprese le Comunità
montane), politiche e per il
Parlamento europeo e con la titolarità della carica di
assessore, sottosegretario di Stato o
ministro. Le cariche elettive nazionali di cui
al presente Statuto sono incompatibili
altresì con la titolarità di incarichi di
responsabilità e rappresentatività
di rilievo nazionale in altri movimenti,
sindacati, confessioni religiose e
associazioni. L’incompatibilità decorre al
momento dell’accettazione della
candidatura o della nomina. Il Collegio
disciplinare nazionale può derogare a
tale norma ove richiesto ed in ordine a
casi specifici.
39.2. Il diritto di opzione si
esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la
situazione di incompatibilità. Il
mancato esercizio comporta la decadenza dalla
carica cui si è stati eletti.
39.3. La candidatura o la nomina ad
una delle cariche di cui alla lettera d) del primo
comma, comporta l’immediata
decadenza dalle cariche elettive di cui al presente
Statuto, ivi comprese quelle di membri
dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di
-rappresentante, a tutti i livelli,
dei Corpi ausiliari delle Forze armate a tutti i livelli.
+rappresentante, a tutti i livelli,
dei Corpi Ausiliari a tutti i livelli.
40.1. Il personale dipendente della
Croce Rossa Italiana è soggetto al contratto nazionale
previsto per il personale dipendente
delle associazioni di promozione sociale.
-40.2. Il personale dipendente è
assunto dal Comitato Nazionale e dai Comitati Regionali
-e delle provincie autonome nel
rispetto delle relative piante organiche.
+40.2. Il personale dipendente è
assunto dal Comitato Nazionale, dai Comitati Regionali e
+delle Provincie Autonome, nonché
dai Comitati nel rispetto delle relative piante
+organiche e compatibilmente con le
proprie disponibilità di bilancio.
41.
PATRIMONIO ED ENTRATE
-41.1. Il patrimonio della Croce
Rossa Italiana è unico ed indivisibile ed è destinato
-all’assolvimento degli scopi
istituzionali.
+41.1. Il patrimonio della Croce
Rossa Italiana è destinato all’assolvimento degli scopi
+statutari.
41.2. Costituiscono entrate
dell’Associazione:
-a. i contributi e le sovvenzioni
ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni
+a. le quote associative dei Soci;
+b. le donazioni, i legati, le
eredità ed i lasciti in genere;
+c. i contributi e le sovvenzioni
ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni
altro ente pubblico o privato;
-b. le quote dei Soci;
-c. le provvidenze previste per le
associazioni di volontariato;
-d. le donazioni, i legati, le
eredità ed i lasciti in genere;
-e. le oblazioni e le pubbliche
raccolte di fondi;
-f. i proventi delle attività
espletate;
-g. i redditi patrimoniali;
-h. le sovvenzioni delle istituzioni
dell’Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni
-estere;
-i. i proventi derivanti da attività
di sponsorizzazione con aziende nazionali e
+d. i contributi e le sovvenzioni
delle istituzioni dell’Unione europea, degli altri
+organismi ed istituzioni esteri o
internazionali;
+e. i proventi delle attività
espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi
+convenzionati;
+f. le provvidenze previste per le
associazioni di volontariato;
+g. le oblazioni e le pubbliche
raccolte di fondi;
+h. le erogazioni liberali degli
associati e dei terzi;
+i. le entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
+quali feste e sottoscrizioni anche
a premi;
+j. i redditi patrimoniali;
+k. i proventi derivanti da attività
di sponsorizzazione con aziende nazionali e
internazionali, poste in essere
sotto l’egida di organismi del Movimento
-internazionale.
-41.3. La Croce Rossa Italiana non
accetta donazioni o sponsorizzazioni o patrocini
+internazionale;
+l. le altre entrate compatibili con
le finalità sociali dell’associazionismo di
+promozione sociale, nel rispetto
della legge vigente.
+41.3. La Croce Rossa Italiana non
accetta donazioni, sponsorizzazioni o patrocini
provenienti dai proventi di
attività contrarie ai Principi Fondamentali.
41.4. Entro i limiti definiti dai
propri obiettivi, la Croce Rossa Italiana acquista, possiede,
aliena e amministra qualsiasi bene
ritenga opportuno.
-41.5. La Croce Rossa Italiana può
accettare l’alienazione di beni immobili per proprio uso
-o beneficio. Essa può costituire e
amministrare qualsiasi riserva, assicurazione o
-fondo per il suo personale o una
delle sue attività.
+41.5. La Croce Rossa Italiana può
costituire e amministrare qualsiasi riserva,
+assicurazione o fondo per il suo
personale o una delle sue attività.
+41.6. I Comitati, ad ogni livello,
sono tenuti per almeno tre anni alla conservazione della
+documentazione, con l’indicazione
dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
+economiche di cui al precedente
articolo 41.2. lettere b), c), d), e), nonché, per le
+risorse economiche di cui alla
lettera h), della documentazione relativa alle
+erogazioni liberali, se finalizzate
alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal
+reddito imponibile previste dalla
legge.
ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO
42.1. L’esercizio finanziario inizia
l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
42.2. L’ordinamento finanziario e
contabile della Croce Rossa Italiana è disciplinato da un
Regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo Nazionale in ossequio alle
disposizioni e per il raggiungimento
degli obiettivi del presente Statuto. Il
Regolamento deve prevedere l’obbligo
per ogni Comitato C.R.I. di destinare:
a. un’aliquota destinata alle
operazioni di emergenza;
b. un’aliquota destinata alla
cooperazione internazionale;
c. un’aliquota destinata alla
formazione;
-d. un’aliquota destinata al
sovvenzionamento delle attività del Comitato Regionale
-C.R.I.
-42.3. Alla fine di ogni anno
finanziario, i conti della Croce Rossa Italiana sono controllati
-da una ditta di verificatori di
conti che redige un apposito rapporto.
+d. un’aliquota destinata al
sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I.
+42.3. I proventi delle attività
non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci,
+neppure in forma indiretta.
L’avanzo di gestione è reinvestito esclusivamente in
+favore di attività istituzionali.
+42.4. A tutti i livelli, i
Comitati:
+a. devono raggiungere il pareggio
di bilancio;
+b. sono dotati di autonomia
economica, finanziaria e patrimoniale;
+c. hanno un proprio codice fiscale
ed una propria partita IVA;
+d. rispondono delle obbligazioni
direttamente assunte e non rispondono a nessun
+titolo, ragione e causa di
obbligazioni assunte dalle altre strutture territoriali.
+42.5. Alla fine di ogni anno
finanziario, i conti della Croce Rossa Italiana a livello
+nazionale sono controllati da una
ditta di verificatori di conti che redige un apposito
+rapporto.
TITOLO VI – NORME FINALI
43.
ADOZIONE E MODIFICHE
43.1. Il presente Statuto, deliberato
a norma del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, entra in vigore l’1 gennaio
2014 ed abroga il previgente Statuto ed ogni altra
norma in contrasto precedentemente
emanata.
43.2. Le modifiche allo Statuto sono
approvate dall’Assemblea Nazionale della Croce
-Rossa Italiana, previa
comunicazione al Segretario Generale della Federazione e
-previo parere favorevole della
Commissione congiunta CICR/FICR sullo Statuto
-delle Società Nazionali.
+Rossa Italiana, previa
comunicazione al Segretario Generale della Federazione
+Internazionale e previo parere
favorevole della Commissione congiunta CICR/FICR
+sullo Statuto delle Società
Nazionali.
44.
NORME TRANSITORIE
44.1. Al momento dell’entrata in
vigore del presente Statuto:
a. i Comitati Locali assumono la
denominazione di Comitati;
b. il Comitato Centrale assume la
denominazione di Comitato Nazionale;
c. i Comitati Provinciali ove sia
costituito il Comitato locale del capoluogo sono
sciolti;
d. gli altri Comitati Provinciali sono
di diritto costituiti in Comitati; a loro è assegnato
il medesimo ambito territoriale
dell’ex Comitato Provinciale.
-44.2. Entro quindici giorni
dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente
-Nazionale procede, anche su
proposta di ciascun Presidente Regionale, ad
-assegnare il territorio regionale a
tutti i Comitati costituiti.
+44.2. Entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente
Nazionale
+procede, anche su proposta di
ciascun Presidente Regionale, ad assegnare le
+competenze territoriali a tutti i
Comitati costituiti.
44.3. Entro dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente Statuto sono approvati i
seguenti regolamenti:
a. Regolamento elettorale. Il
Regolamento elettorale deve contenere le norme per
l’istituzione degli Uffici
elettorali a tutti i livelli, la cui composizione e le cui
procedure devono essere ispirate a
terzietà ed imparzialità;
b. Regolamento di contabilità ed
organizzazione;
c. Regolamento sull’uso dell’emblema
e sui patrocini;
d. Regolamento, sull’organizzazione,
le attività, la formazione e l’ordinamento dei
Volontari;
-e. Codice deontologico,
provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari;
-f. Regolamento di organizzazione
dei membri dei Corpi ausiliari quanto svolgono
-attività non ausiliarie o attività
che, comunque, non rientrano nei compiti loro
-attribuiti dalla legge;
-g. Regolamento sulla tutela della
sicurezza e della salute dei Volontari;
-h. Regolamento per l’assunzione
del Segretario Generale e dei Segretari regionali;
-i. Documento sulla politica della
Gioventù e regolamento sui Giovani della Croce
+e. Codice etico, provvedimenti
disciplinari e collegi disciplinari;
+f. Regolamento sulla tutela della
sicurezza e della salute dei Volontari;
+g. Regolamento per l’assunzione
del Segretario Generale e dei Segretari regionali;
+h. Documento sulla politica della
Gioventù e regolamento sui Giovani della Croce
Rossa Italiana;
-j. Regolamento per il conferimento
dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana.
+i. Regolamento per il conferimento
dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana.
44.4. I regolamenti di cui al comma
precedente sono approvati dal Consiglio Direttivo
Nazionale sentito il parere della
Consulta Nazionale. Fino alle elezioni degli organi
associativi, tali regolamenti sono
approvati dal Presidente Nazionale sentito il
-parere della Consulta Nazionale. Il
Regolamento di cui alla lettera f) è approvato dal
-Presidente Nazionale.
+parere favorevole e vincolante
della Consulta Nazionale. Il regolamento di cui alla
+lettera a) è approvato
dall’Assemblea Nazionale.
+44.5. Entro dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente
provvede
+a quanto disposto dal precedente
articolo 8.4.
+44.6. Il computo degli otto anni
che determina l’ineleggibilità di cui agli articoli 24.2, 29.3 e
+34.3 comincia a decorrere dalle
elezioni indette successivamente all’entrata in
+vigore del presente Statuto. In
ogni caso non sono considerati nel computo i
+mandati espletati nella C.R.I. ente
di diritto pubblico sotto i previgenti Statuti.