venerdì 7 giugno 2013

Proposte emendamenti statuto Croce rossa

 Non essendomi stato possibile un confronto all'interno del comitato di appartenenza sulla bozza di studio del 25/05/2013 si vuole rispondere all'invito

"una bozza "work in progress" sulla quale invitiamo nuovamente i Comitati a stimolare un dibattito a livello locale inviando proposte di modifica all'indirizzo email nuovostatuto@cri.it."    tramite l'invio delle seguenti proposte:

emendamento Modificativo
ART 1 comma 3 - i principi enunciati non appaiono essere la traduzione corretta dei principi del movimento di cui alla XX conferenza , si propone di sostituire la versione attuale con una traduzione certificata degli stessi (vedasi anche nota della commissione congiunta federazione/CICR  del 2008 in allegato)

emendamento Modificativo
ART 8 comma 1 - aggiungere "principalmente" prima della parola "attraverso":  porre l'appartenenza ad un corpo come condizione esclusiva per svolgere un determinato tipo di attività riduce la capacità di risposta dell'associazione a tale attività, inoltre appare in contrasto con la possibilità di utilizzare anche in forma stabile o temporaneamente personale formato di cui agli art. 11.4 e 11.7


emendamento Modificativo
ART 13.1  sostituire la parola trentacinque con trenta
La proposta viene dal confronto con i limiti di età posti dalle norme e dalle politiche  giovanili della commissione europea.
Gioventù in Azione 2007-2013 è un programma della Commissione Europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura che promuove l'educazione non formale, i progetti europei di mobilità giovanile internazionale di gruppo e individuale attraverso gli scambi e le attività di volontariato all'estero, l'apprendimento interculturale e le iniziative dei giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.
In Italia è attuato dalla Agenzia Nazionale per i Giovani.

emendamento modificativo :
ART 14.2  lettera c
eliminare le parole "in via gerarchica" e aggiungere
"a presentare proposte e a porre domande a tutti gli organi della Croce rossa italiana" : il punto è stato esplicitamente chiesto nel 2008 dalla commissione  congiunta federazione/CICR  del 2008 in allegato.

emendamento parzialmente abrogrativo:
ART  24.3
eliminare le parole "che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato": questo limite lede il ruolo  dell'assemblea  che è indicato come l'organo sovrano o il forum più vasto nelle linee guida dello statuto.

ART  24.3 parzialmente abrogrativo:
eliminare le parole "è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci volontari titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta": questo limite lede il ruolo  dell'assemblea  che è indicato come l'organo sovrano o il forum più vasto nelle linee guida dello statuto. la maggioranza qualificata, anche secondo la legge quadro sul volontariato è necessaria in caso di modifiche statutarie e non in caso di deliberazioni di questo genere

ART  29.4
eliminare le parole "che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato": questo limite lede il ruolo  dell'assemblea  che è indicato come l'organo sovrano o il forum più vasto nelle linee guida dello statuto.

ART  29.4 parzialmente abrogrativo:
eliminare le parole "è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci volontari titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta": questo limite lede il ruolo  dell'assemblea  che è indicato come l'organo sovrano o il forum più vasto nelle linee guida dello statuto. la maggioranza qualificata, anche secondo la legge quadro sul volontariato è necessaria in caso di modifiche statutarie e non in caso di deliberazioni di questo genere


ART 38.3.c    emendamento abrogativo : eliminare il punto. il commissariamento deve essere una condizione eccezionale e più breve possibile.

ART 38.3.b bis     emendamento aggiuntivo : intraprende l'iter elettorale per l'elezione di un consiglio direttivo e di un presidente, le elezioni si terranno entro 6 mesi dall'insediamento.

ART 44.6 Abrogativo abrogare il comma. non si vedono motivazioni di illegittimità nell'attuazione immediata di quanto previsto nei commi 24.2, 29.3 e 34.3 ed in particolare per i comitati regionali e locali si ha che
"Lo statuto di una associazione che intende acquisire, al momento della costituzione o in un successivo momento , la qualifica di associazione di volontariato , ai sensi della L. n. 266/1991 , deve contenere le condizioni di ammissione ed esclusione degli associati.
Per soddisfare questo requisito è sufficiente che vengano fissati criteri abbastanza oggettivi e non completamente discrezionali, di entrata e di uscita degli associati; in genere, è corretto un riferimento alla adesione allo scopo
associativo, alla condivisione delle finalità istituzionali e all’impegno a prestare la propria opera in favore dell’associazione. È poi legittimo prevedere cause di incompatibilità e quindi di esclusione, purché non siano rimesse al mero arbitrio degli organi associativi. Parimenti appare legittimo prevedere cause di incompatibilità e quindi esclusione per la carica organi collegiali e/o direttivi come quella prevista dagli art 24.2 29.3"


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