domenica 20 gennaio 2013

Democraticità e rappresentatività degli eletti

Democraticità e rappresentatività degli eletti 

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3.a - Argomento: gestione del rapporto fiduciario tra Eletti e Elettori

Lo statuto e il regolamento attuali prevedono che un rappresentante eletto che abbia perduto il rapporto fiduciario con chi lo ha eletto possa ugualmente rimanere in carica fino a fine mandato nonostante non sia più rappresentativo dei soci..
E' quindi negata la garanzia di democraticità di far decadere un organo di governo che non è più rappresentativo o che che, evitando di convocare le assemblee, impedisce il confronto democratico con i propri elettori.

3.b - Proposte 

Si vuole fornire strumenti per rafforzare il ruolo delle assemblee quali massime istituzioni democratiche.
In particole si intende:
1-Attribuire alle assemblee l'autorità di far decadere le cariche non più rappresentative;
2-Garantire il corretto e periodico svolgersi delle assemblee quali momenti di confronto democratici.
3.c - Dettaglio proposta: “decadenza cariche non più rappresentative”
Le cariche di membro di organo di governo o coordinamento decadono anticipatamente nel caso di assenza di rinnovo di fiducia da parte della maggioranza dell'assemblea. 
Il voto sul rinnovo della fiducia avviene su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti all'assemblea o tramite richiesta di un quarto degli aventi diritto.
Il voto di rinnovo della fiducia avviene tramite espressione di voto segreto, le operazioni di voto di rinnovo della fiducia sono presiedute dal socio con maggiore anzianità di servizio che non ricopra incarichi affidatagli dall'organo oggetto dalla votazione coadiuvato dai due soci di più giovane età anagrafica.
In caso di assenza di rinnovo di fiducia della maggioranza dei partecipanti all'assemblea l'organo competente procederà immediatamente all'indizione di nuove elezioni.
In caso di assenza di rinnovo di fiducia l'assemblea può comunque incaricare l'organo di governo (o coordinamento) sfiduciato a proseguire per il tempo necessario allo svolgimento dell'iter elettorale lo svolgimento delle sole funzioni ordinarie secondo le direttive dell'assemblea, questo incarico ad interim non può comunque avere durata superiore ai 6 (sei) mesi , passato tale periodo sarà nominato un commissario.
Dell'assenza di rinnovo di fiducia viene data comunicazione all'organo di governo (o coordinamento) gerarchicamente superiore che ha il compito di vigilare sul corretto andamento della vita associativa.

3.d - Dettaglio proposta: garanzia di svolgimento momenti di confronto democratico

Nonostante lo statuto e il regolamento prevedano l'indizione periodiche di assemblee non è indicato chi debba garantirne la regolare indizione.
Si profila quindi la possibilità da parte dell'organo con compito di indizione dell'assemblea di ridurre il diritto di partecipazione e rappresentatività dei soci all'interno della vita associativa evitando, appunto, di indire le previste assemblee.
Si propone quindi di salvaguardare il ruolo dei membri delle assemblee tramite la possibilità di indizione delle stesse a richiesta di un terzo degli aventi diritto.

In caso di non partecipazione dell'organo di governo o coordinamento l'assemblea è presieduta dal socio con maggior anzianità di servizio e il socio anagraficamente più giovane avrà funzioni di segretario verbalizzante.
Si propone inoltre di prevedere la revoca del mandato all'organo manchevole dell'indizione delle previste  assemblee annuali.

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